Consiglio Stato, sala vlt: “Il potere della Questura di Pisa nel rilascio dell’88 Tulps non è illimitato”

Consiglio di Stato, è stata mandata in decisione la richiesta di sospensiva avanzata dal gestore di una sala vlt contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura di Pisa. Il provvedimento di diniego del Questore – secondo quanto emerso a margine dell’udienza celebrata oggi di fronte alla Terza Sezione – era basato sul fatto che la sala non rispettasse le distanze minime dai luoghi sensibili previste dell’art. 4 comma 1 della legge regionale 57 del 2013. La ricorrente con il ricorso chiede anche al giudice amministrativo di chiarire se la Questura, organo dipendente dal Ministero degli Interni e quindi deputato alla tutela della pubblica sicurezza, possa anche intervenire su questioni che riguardano la salute pubblica. In altre parole, secondo la sala vlt, la Questura avrebbe esercitato un potere di cui non disponeva ai fini del rilascio della licenza ex 88 Tulps, un potere che sarebbe invece affidato agli enti locali. Nell’ordinanza di primo grado – del dicembre scorso – il Tar Firenze aveva affermato che la norma sulle distanze minime prevista dalla legge regionale fosse “caratterizzata dal contenuto immediatamente precettivo; la stessa è pertanto pienamente applicabile all’attività gestita dalla parte ricorrente”. Inoltre, “il carattere patrimoniale dell’interesse pretensivo fatto valere in giudizio dalla ricorrente appare recessivo, nella prospettiva di bilanciamento di interessi propria della fase cautelare, rispetto all’interesse alla prevenzione della ludopatia radicato sul diritto alla salute dei cittadini”. L’ordinanza del Consiglio di Stato è attesa nelle prossime 24/48 ore, la questione quindi tornerà al Tar Firenze per l’udienza di merito. gr/AGIMEG