Scommesse, il Consiglio di Stato “bacchetta” Stanleybet per il concorso “Conquista il Mondiale”: “Ricorso da rigettare perché non si può operare nel settore senza titolo concessorio”

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha espresso un parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Stanleybet International Betting Limited, contro il decreto del Ministero dello sviluppo economico che ha vietato la manifestazione a premi abbinata all’acquisto di servizi di scommessa sportiva denominata “Conquista il mondiale con Stanleybet”. Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. Il ricorso straordinario era stato presentato al Capo dello Stato, dopo che, nel 2010, Aams aveva ordinato a Stanleybet di cessare il concorso “Conquista il mondiale con Stanleybet”, “poiché non risultava concessionaria dello Stato per l’esercizio delle scommesse sportive”. Contestualmente veniva avviato un secondo procedimento, dal Ministero dello sviluppo economico che contestava “alla società di aver agito in violazione dell’art. 5, comma 1, del d. P.R. n. 430 del 2001, non essendo titolare della concessione per l’esercizio delle scommesse sportive”. Il Ministero dello Sviluppo Economico avviava, infine, un terzo procedimento al fine di irrogare alla società una sanzione, “per aver promosso un concorso a premi pur non essendone legittimata”. Successivamente Stanleybet aveva proposto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento del decreto che faceva cessare il concorso. Con parere interlocutorio del 20 marzo 2013 la Sezione ha rilevato che la procedura culminata con il decreto impugnato è stata avviata dal Ministero dello sviluppo economico, dopo aver preso atto dell’ordine di cessazione del predetto concorso a premi adottato dall’AAMS in seguito alla segnalazione della Questura di Macerata che nel corso d’indagini concernenti il reato di esercizio abusivo della raccolta di scommesse presso un centro di trasmissione dati aveva acquisito una brochure relativa al concorso a premi di cui alla presente vicenda. Nel ricorso, Stanleybet aveva “lamentato la nullità per carenza assoluta di potere del decreto impugnato in quanto il Ministero dello sviluppo economico non sarebbe competente ad adottare il provvedimento oggetto del presente ricorso poiché la tutela ed il controllo sul corretto andamento dei giochi di abilità e dei concorsi a pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura, spetterebbe all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e non al predetto Ministero”. Inoltre, secondo Stanleybet “al Ministero dello sviluppo economico sarebbe riservato solo un potere di controllo finalizzato a tutelare il pubblico degli utenti: il decreto impugnato, quindi, avrebbe prodotto un’illegittima duplicazione di procedimenti, in violazione dei fondamentali principi del ne bis in idem e del giusto procedimento”. Secondo il Consiglio di Stato “dette censure non possono essere condivise”. “ha dedotto l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione degli artt. 49 e 56 del TFUE e dei relativi principi dell’ordinamento dell’Unione Europea nonché degli artt. 5, comma 1, 8, comma 1 e 12 del d. P.R. del 2001, n.430, nonché per eccesso di potere per difetto d’istruttoria, per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti di fatto e di diritto in quanto il Ministero dello sviluppo economico non avrebbe tenuto conto, nel corso dell’istruttoria culminata nel predetto atto, delle numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dei Giudici nazionali che avrebbero stabilito la possibilità per le società di scommesse di svolgere l’attività di raccolta delle scommesse anche in assenza di uno specifico titolo concessorio. Secondo la società ricorrente, inoltre, tutti gli organi dell’Amministrazione avrebbero il dovere di disapplicare la normativa nazionale in materia di giochi contrastante con il diritto comunitario, permettendo quindi alla Stanley di svolgere la propria attività di raccolta scommesse, quale prestatore transfrontaliero di servizi, con la conseguenza che il decreto impugnato sarebbe del tutto privo dei presupposti per la sua adozione. Anche dette censure non possono essere condivise”. “Stante la complessiva legittimità del sistema concessorio italiano, nei termini in precedenza rilevati – la società ricorrente non può ritenersi legittimata, in assenza di una esplicita concessione da parte dello Stato italiano, a svolgere l’attività di raccolta scommesse sul territorio nazionale, con la conseguenza che il provvedimento gravato si è correttamente fondato sul dato oggettivo dell’assenza, in capo alla società ricorrente, di un valido titolo autorizzatorio legittimante l’attività di raccolta scommesse, alla cui promozione era mirata la manifestazione a premio oggetto del provvedimento medesimo, con la conseguenza che quest’ultimo, contrariamente a quanto affermato dalla società ricorrente, non risulta viziato sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’erroneità dei presupposti di fatto e di diritto”. Infondato, secondo il parere del Consiglio di Stato, anche “l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 sotto il profilo del difetto di motivazione (in quanto non sarebbe stata valutata la prevalenza del diritto dell’Unione Europea su quello interno) e per eccesso di potere sotto il profilo dell’incongruità della motivazione, poiché” (…) “il provvedimento impugnato non si pone in contrasto con la normativa e la giurisprudenza comunitaria”. “Non condivisa” anche l’accusa di Stanleybet secondo cui “il Ministero riferente non avrebbe potuto vietare il concorso a premio ma avrebbe dovuto verificare la legittimità dell’operato dei singoli CTD di Stanley International Betting Limited, nei cui confronti il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7218 del 2009, avrebbe dichiarato illegittimo il provvedimento con cui era stata respinta l’istanza di autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s.”. “Non condivisa” infine anche l’illegittimità lamentata da Stanleybet “del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e incongruità della motivazione nella misura in cui il Ministero riferente, tramite la relazione istruttoria in epigrafe, ha fatto proprie le ragioni esposte dall’AAMS, tramite la nota n. 3385 del 22 dicembre 2010, senza effettuare una completa istruttoria a riguardo. Secondo la società ricorrente, inoltre, il provvedimento gravato si porrebbe in contrasto con le pronunce della Corte di Giustizia Europea e di alcuni giudici italiani in materia di legittimità dei CTD”.

Il Consiglio di Stato conclude quindi che “da quanto esposto non emerge, quindi, alcun profilo di difetto d’istruttoria, avendo il Ministero riferente correttamente richiesto al soggetto legittimato al rilascio delle concessioni se la società ricorrente ne fosse o meno in possesso, con la conseguenza che non rileva ai fini del censurato difetto d’istruttoria la circostanza che la relazione del Ministero riferente richiami in alcune sue parti la nota dell’AAMS n. 3385 del 22 dicembre 2010.

Per quanto concerne l’asserita violazione della giurisprudenza italiana ed europea, la Sezione ritiene che la doglianza non abbia fondamento in quanto detta giurisprudenza, come affermato dallo stesso ricorrente, si riferisce complessivamente alla legittimità dell’attività svolta dai CTD e non inficia il presupposto oggettivo su cui si è basato il provvedimento impugnato e cioè la mancanza della concessione da parte della società ricorrente a svolgere l’attività di raccolta delle scommesse sul territorio nazionale.

Infine, non assume rilievo ai fini della presente controversia la circostanza secondo cui il procedimento avviato dall’AAMS non si sarebbe ancora concluso: come esposto al precedente n. 3, infatti, il procedimento azionato dal Ministero riferente e quello avviato dall’AAMS risultano distinti, e fra gli stessi non sussiste alcuna relazione se non l’esistenza di un medesimo presupposto di fatto e cioè l’assenza di concessione in capo alla società ricorrente, con la conseguenza che la mancata conclusione del procedimento avviato dall’AAMS non può in alcun modo incidere sulla legittimità del provvedimento in esame”. es/AGIMEG