Competenza del Tar Lazio sui ricorsi dei giochi, anche per il Tar Piemonte è incostituzionale

Anche il Tar Piemonte solleva la questione di legittimità costituzionale che affida la competenza sui ricorsi in materia di giochi al Tar Lazio. Sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale 4 ordinanze di rimessione in cui il giudice piemontese sostiene possibili conflitti con gli articoli 3, 125, 24 e 111 della Costituzione. Nelò provvedimento, si legge ad esempio, che la norma “lede, in primo luogo, il canone, desumibile dall’art. 3 Cost., di ragionevolezza e di coerenza dell’ordinamento giuridico, in mancanza di una ragione giustificatrice valida (ossia compatibile con la Costituzione) e sufficiente per disporre la deroga”. Infatti, spiega il Collegio ” l’attribuzione della cognizione ad un unico giudice centrale non prossimo alla vicenda contenziosa non appare, infatti, rispondere ad alcuna esigenza di giustizia ne’ ad alcuna situazione di particolare emergenza – come ad es. nell’ipotesi delle misure dettate per il settore dei rifiuti – ne’, infine, ad un peculiare «status» dei richiedenti i provvedimenti autorizzatori (i gestori dei centri di raccolta scommesse), che non sembrano necessitare di un diverso trattamento rispetto agli altri soggetti che domandano all’Amministrazione un’altra licenza di pubblica sicurezza, come ad es. il porto d’armi”. Al contrario, “su provvedimenti come quello impugnato dal ricorrente potrebbe, anzi, risultare utile ad una piu’ profonda comprensione della controversia il peculiare legame del Giudice decentrato con la realta’ del luogo”. Analoghe ordinanze sono emesse nei mesi scorsi dai Tar della Calabria e da quello della Puglia. lp/AGIMEG