Commissione Tributaria Como, Il prelievo sulle scommesse non è l’IVA, e può essere pagato 2 volte

La normativa italiana – che assoggetta a prelievo fiscale anche le agenzie parallele che raccolgono scommesse per conto di bookmaker esteri – contiene “disposizioni rispettose delle direttive europee in materia di imposizione fiscale”. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza della Commissione Tributaria di Como che ha confermato la legittimità dell’accertamento fiscale disposto dai Monopoli di Stato, respingendo il ricorso del gestore di un CED collegato a GoldBet. La Commissione Tributaria ha respinto la censura della doppia tassazione, affermando che il prelievo sulle scommesse non sia assimilabile all’IVA, imposta che – in base alle norme comunitarie -non può essere da due stati diversi. Nella sentenza, si sottolinea inoltre che “è sempre dovuta l’imposta unica” a prescindere dalla qualifica – gestore o bookmaker – che assume il soggetto che accetta la scommessa. Nel caso in questione, il gestore non si limitava a effettuare attività di intermediazione, ma “aldilà di ogni ragionevole dubbio” svolgeva l’attività di una vera e propria agenzia di scommesse, dal momento che accettava le puntate e pagava le vincite con denaro contate. Di conseguenza, il rapporto si istaurava a tutti gli effetti tra il giocatore e il gestore del CED. Nella sentenza, si fa riferimento anche la contratto che il gestore siglato con il bookmaker, e con il quale si è impegnato “a rispettare le norme fiscali” e “a provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse previste dalle leggi italiane”. wc/AGIMEG

 

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