Austria, Avv. Generale CGE, Restrizioni su numero concessioni ammesse solo in presenza di obiettivi imperativi

E’ contraria all’articolo 56 del Trattato dell’Unione Europea  una normativa in base alla quale “solo un numero limitato di titolari di concessioni esistenti può organizzare giochi d’azzardo, a meno che detta restrizione non sia giustificata da un obiettivo imperativo di interesse generale, quale la tutela del consumatore e/o la prevenzione di attività criminose, persegua detto obiettivo in modo coerente e in linea con le politiche commerciali dei titolari di concessione esistenti e sia proporzionata. Spetta al giudice nazionale accertare se detti criteri siano soddisfatti. Qualora una restrizione soddisfi siffatti criteri, essa non è contraria agli articoli 15, 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. E’ quanto scrive l’avvocato generale Eleanor Sharpston nelle conclusioni che ha reso  sulla causa (C‑390/12) Pfleger e altri. La controversia riguarda le norme austriache che riservano la gestione delle slot machine a operatori muniti di concessione, concessioni che vengono rilasciate in numero limitato. In base al diritto austriaco, le slot prive di concessione vengono confiscate e distrutte, i soggetti coinvolti nell’offerta di questi giochi sono sottoposti a sanzioni amministrative o penali.

Per l’Avvocato Generale è legittima anche la norma che estende la responsabilità penale anche ai soggetti a qualunque titolo coinvolti nell’offerta di gioco. Scrive infatti che “l’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta non ostano ad una disposizione che estenda la responsabilità penale a soggetti direttamente o indirettamente responsabili della violazione di una restrizione relativa all’offerta di servizi di giochi d’azzardo, purché l’ambito di applicazione personale della responsabilità penale sia limitato alle persone che sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che le loro azioni concorrevano alla violazione”.

E ancora,nessuna obiezione sul fatto che  si possano prevedere sanzioni diverse (penali o amministrative) a seconda dell’importo della puntata:  “né l’articolo 56 TFUE, né gli articoli 16, 47 o 50 della Carta ostano ad una legge nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che prevede l’irrogazione di sanzioni penali per servizi di giochi d’azzardo illegali con puntate di EUR 10 e «giochi in serie» con puntate individuali inferiori che superano cumulativamente EUR 10, mentre sanzioni amministrative si applicano per servizi di gioco d’azzardo illegali con puntate inferiori a EUR 10″.

Infine, lecita anche la norma che prevede la distruzione delle macchine illegali, senza prendere in considerazione il grado di consapevolezza del proprietario: ” l’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta ostano ad una normativa nazionale ai sensi della quale apparecchi usati in giochi d’azzardo privi di concessione sono automaticamente confiscati e distrutti senza la possibilità che tale esito vari a seconda del grado di colpevolezza del proprietario della slot machine, o di qualsiasi altra persona avente un interesse riguardo a tale apparecchio, e/o dell’entità della violazione. L’articolo 56 TFUE e gli articoli 15, 16 e 17 della Carta non ostano, tuttavia, ad una normativa nazionale per effetto della quale uno Stato membro abbia il potere discrezionale di chiudere un locale in cui siano state messe a disposizione del pubblico slot-machine senza una concessione”. Si attende adesso la sentenza. lp/AGIMEG