Cassazione, successo di Goldbet con la sentenza Chiappini: “Applicati principi Costa/Cifone anche a Goldbet”

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni della sentenza Chiappini, in linea con il precedente caso Antelli. Questa nuova pronuncia ripercorre le motivazioni dell’ordinanza del 11-07-2012 del Tribunale di Alessandria, impugnata dal Procuratore della Repubblica e analizza anche il contenuto della memoria presentata da Stanleybet che aveva chiesto l’accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero. Dopo un’ampia ricostruzione di quanto espresso in materia dalla Corte di Giustizia – si legge in una nota di Goldbet – la Cassazione condivide integralmente tutti gli argomenti esaminati dal Tribunale di Alessandria che, richiamando l’Ordinanza Zungri, aveva esteso i principi indicati nella sentenza Costa/Cifone anche a GoldBet, discriminata per l’applicazione dell’art. 23 comma 3 dello schema di convenzione giudicato non conforme ai principi comunitari. La Suprema Corte ha respinto, pertanto, il ricorso del Procuratore considerandolo infondato.
Essendo la disposizione di cui all’art.23 co.3 dello schema di convenzione non conforme (per difetto di chiarezza, precisione ed univocità) ai principi comunitari ed in particolare agli artt.43 e 49 CE – recita la sentenza nelle conclusioni – i giudici del Riesame hanno ritenuto che dovesse considerarsi illegittimo il diniego di autorizzazione ex art.88 Tulps. Correttamente, pertanto, il Tribunale ha disapplicato, anche nei confronti di GoldBet, la disciplina contenuta nell’art.4 della legge 13.12.1989 n.401.
Secondo l’avvocato Ripamonti che rappresenta la difesa del bookmaker austriaco “è stato quasi un bene che la Procura di Alessandria abbia avanzato ricorso e che Stanley abbia depositato in Cassazione una memoria contemplante tesi opposte rispetto a quelle da noi svolte. In tal modo, infatti, si è data la possibilità alla Corte di Cassazione di trattare la fattispecie secondo angolature in parte diverse. Naturalmente siamo molto soddisfatti del tenore della Sentenza, le cui argomentazioni sono più che convincenti. Troviamo molto interessante il passo in cui viene sottolineata la maggior discriminazione ai danni di GoldBet, attesa la decadenza delle concessioni e l’ulteriore in cui viene fatto riferimento alla illegittimità del diniego basato sulla carenza di concessione in capo a GoldBet, con piena condivisione da parte del Supremo Collegio di quanto argomentato sul punto dal Tribunale del Riesame.” lp/AGIMEG