Cassazione: lecito il contratto tra ricevitore e cliente per giocare un sistema, anche se le quote non vengono pagate prima dell’estrazione

“E’ del tutto lecito” l’accordo tra un ricevitore e un giocatore che acquista periodicamente le quote di un sistema, anche se poi le quote non vengono pagate a ogni estrazione, ma a cadenze prefissate. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, decidendo su una quota di vincita contesa tra il giocatore e il ricevitore. La vicenda risale al 1999, il giocatore aveva partecipato a un sistema per dare la caccia al jackpot del SuperEnalotto e – visto il rapporto di amicizia con il ricevitore – aveva ottenuto delle condizioni particolari. In sostanza non avrebbe pagato la quota del sistema prima di ogni ogni estrazione, ma con cadenza settimanale, visto che in quel periodo era spesso assente per lavoro. Il ricevitore avrebbe invece conservato le cedole dei sistemi, e le avrebbe consegnate al giocatore settimana per settimana. Tutto è filato liscio fino a quando con quel sistema è stata centrata una vincita da 5,5 miliardi di vecchie lire. A quel punto, il ricevitore si è rifiutato di consegnare le cedole al giocatore, dicendo che “avrebbe provveduto direttamente il pagamento una volta incassato il premio e chiedendo una percentuale sulla vincita” riassume la Cassazione. “Ma anche in seguito”, il ricevitore “aveva rifiutato di corrispondergli la somma vinta”. LA vicenda è finita così di fronte ai giudici, e sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno sostenuto le ragioni del giocatore. Adesso, anche la Cassazione ha respinto le eccezioni del ricevitore. Quest’ultimo in primo luogo aveva provato a sostenere che il contratto colcuso con il giocatore fosse illecito, visto che poteva addirittura finire con l’alimentare la dipendenza da gioco. La Suprema Corte replica però che un contratto ha causa illecita solo se “le parti abbiano utilizzato un determinato modello negoziale per realizzare una funzione obiettiva che sia non soltanto diversa da quella per la quale tale modello negoziale è previsto dalla legge, ma anche in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o con il buon costume”. Nel caso del sistema “la causa concreta del negozio” va cercata “nell’impegno del ricevitore ad acquistare le quote del sistema e a custodirle per conto del giocatore, anticipandone il costo. Costo che, come era emerso dalle deposizioni testimoniali, il giocatore si era impegnato a pagare con cadenza settimanale”. E nemmeno si può sostenere che un simile contratto violi l’ordine pubblico e sia in contrasto con l’art. 718 del codice penale (esercizio di giochi d’azzardo): ” la funzione concretamente realizzata è quella di consentire ad un soggetto l’esercizio, peraltro attraverso soggetto a ciò espressamente autorizzato, di un gioco di azzardo, quale il Superenalotto, regolato e posto sotto il controllo dello Stato, e quindi non rientrante nell’ambito dell’art. 718 codice penale”. rg/AGIMEG