Cassazione, la sola istallazione di totem non è reato. Necessario che il personale intervenga nell’attività di raccolta

Non compie reato chi istalla in un locale un totem per la raccolta di scommesse, se si limita a mettere a disposizione del cliente l’apparecchiatura tecnologica, “senza alcun intervento sull’utilizzazione dei terminali da parte dei giocatori medesimi, i quali effettuano le giocate in piena autonomia”. E’ quanto ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in una recente sentenza – con cui ha annullato con rinvio il sequestro di apparecchiature telematiche  convalidate dal Tribunale del Riesame di Milano – in cui ha dato una lettura congiunta dell’art. 4 legge 409 del 1989 (la norma che appunto sanziona l’esercizio abusivo delle attività di gioco) e dell’art. 7 comma 3quater del decreto Balduzzi (che invece vieta di mettere a disposizione dei clienti, presso un qualsiasi esercizio pubblico, apparecchiature che consentono di giocare su piattaforme di gioco autorizzate). Per la Suprema Corte, “la sola predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online in violazione del divieto di cui all’art. 7, comma 3-quater del di 158\2012 non configura la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 1, ultimo periodo della legge 401\89 essendo al contrario necessario la predisposizione di personale e mezzi conformata in modo tale da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi richiesta da tale disposizione”. In altre parole, è necessario che il gestore dell’esercizio abbia predisposto una struttura “non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l’effettuazione dell’attività di gioco e non potrebbe certo definirsi tale, ad esempio, l’occasionale supporto offerto al giocatore”. Non assume rilievo penale, ad esempio, l’intervento del personale effettuato meramente “per prestare assistenza all’utente (ad es. in caso di malfunzionamento dell’apparecchio o per illustrarne il funzionamento) e rientrerebbe comunque nell’ambito della normale attività di controllo l’apertura al pubblico di qualsiasi esercizio inevitabilmente implica” La Corte di Cassazione, nel caso di specie, quindi ha rinviato la questione al Tribunale del Riesame, incaricandolo di accertare se “la normale attività di giuoco venisse svolta, sostanzialmente, in piena autonomia dal singolo utente, non richiedendosi l’intervento del personale presente nei locali, verificandone nel caso le mansioni effettivamente svolte”. gr/AGIMEG