Casinò, Servizio Bilancio Senato su legge europea: “Verificare possibili conseguenze finanziarie derivanti da stop a tasse per i giocatori italiani nei casinò esteri”

“Appaiono opportuni chiarimenti ed una verifica delle possibili conseguenze finanziarie ascrivibili agli effetti c.d. di sostituzione che potrebbero derivare dalla maggiore convenienza fiscale, per i contribuenti italiani (in particolare quelli residenti in prossimità dei confini, ma anche i giocatori on line), dei servizi offerti da case da gioco estere situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein)”. Lo rileva il Servizio Bilancio del Senato, analizzando l’articolo 5 della legge europea 2015, che esclude dall’applicazione delle imposte sui redditi le vincite conseguite dai contribuenti italiani nelle case da gioco autorizzate in altri Stati dell’Unione Europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento evidenzia che “a legislazione vigente le vincite conseguite in case da gioco autorizzate situate in altri Stati membri o nello Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), sono sottoposte ad aliquota progressiva IRPEF. Dall’analisi emerge una base imponibile di circa 13,6 mln di euro di cui ipotizza che solo il 50%, quindi 6,8 mln di euro, sia riconducibile alla fattispecie relativa al gioco d’azzardo. Quindi utilizza tale dato come base imponibile su cui calcolare il mancato gettito IRPEF derivante dalla nuova disposizione che esclude l’attuale tassazione progressiva (a titolo di IRPEF) sui redditi in argomento. Con il modello di microsimulazione IRPEF stima un’aliquota media applicata a tale tipologia di redditi pari a circa il 34%; ne deriva, pertanto, una perdita di gettito di competenza annua di circa 2,3 milioni di euro”. Per i tecnici di Palazzo Madama, “la stima viene effettuata su dati riferiti all’anno 2013 e pone a supporto della quantificazione l’ipotesi che metà della base imponibile di 13,6 mln di euro sia riconducibile alle vincite in argomento. In proposito si osserva che non sono state fornite informazioni a riscontro dell’opzione prescelta (50% dell’imponibile); si invita poi a confermare se tali dati siano al momento quelli più aggiornati disponibili. In via ulteriore – premesso che le vincite in case da gioco estere, pur esonerate per la nuova disciplina, sono assoggettabili a tassazione in detti Paesi – non possono escludersi effetti c.d. di sostituzione che potrebbero derivare dalla maggiore convenienza fiscale, per i contribuenti italiani (in particolare quelli residenti in prossimità dei confini, ma anche i giocatori on line), dei servizi offerti da case da gioco estere (di Paesi UE o SEE). Nel silenzio della relazione tecnica sul punto, appaiono opportuni chiarimenti ed una verifica delle possibili conseguenze finanziarie ascrivibili al ricordato effetto. Inoltre, la quantificazione non parrebbe aver tenuto conto dell’impatto finanziario della novella sulle spettanze erariali per gli esercizi precedenti al 2017, in relazione alla possibilità, per quanto consentito dalla legge ai contribuenti che siano ancora nei termini, di presentare una nuova dichiarazione fiscale, al fine del riconoscimento di un credito/rimborso per l’imposta pagata per le vincite in argomento. Sempre al fine del riscontro del carattere prudenziale della stima, andrebbero altresì considerati gli effetti finanziari della novella sui contenziosi tributari pendenti tra i contribuenti e l’Amministrazione nelle fattispecie considerate”. dar/AGIMEG