L’articolo 6 della Legge europea 2015-2016 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” in materia di tassazione delle vincite da gioco dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 22 ottobre 2014. In particolare, la disposizione prevede che “le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell’Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma provvede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei”. E’ quanto emerso in sede referente presso la XIV Commissione Permanente della Camera sulle Politiche dell’Unione europea in tema di vincite al gioco. La Legge reca “disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento. In particolare, l’articolo 5 reca disposizioni sulla sede delle Società organismi di attestazione e il successivo articolo 6 interviene in materia di tassazione delle vincite nelle case da gioco negli Stati membri dell’Unione europea e in quelli aderenti allo spazio economico europeo”. lp/AGIMEG