Camera: il testo del ddl Fucci (Pdl) su divieto pubblicità gioco

Introdurre nella legislazione italiana “poche ma chiare norme per prevenire la ludopatia e, soprattutto, far conoscere agli italiani un tema dai forti risvolti socio-economici del quale si comincia finalmente a dibattere solo ora con colpevole ritardo”: è questo l’obiettivo della proposta di legge, presentata dal deputato del Pdl Benedetto Francesco Fucci, intitolata 2Divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo”. Il ddl è stato presentato lo scorso 15 marzo ma non è ancora stato assegnato alla Commissione competente. Di seguito il testo completo della proposta di legge.

ART.1.
(Etichettatura dei tagliandi delle lotterie e obbligo di esposizione di cartelli informativi).
1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in accordo con il Ministero della salute, avvalendosi di un’apposita commissione di esperti istituita presso la stessa Agenzia, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce il contenuto dei messaggi che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i tagliandi delle lotterie posti in vendita devono riportare in lingua italiana, su entrambi i lati, ben visibili, indelebili, inamovibili e non occultabili, recanti informazioni ai consumatori sui rischi del gioco d’azzardo.
2. I messaggi di cui al comma 1 sono altresì riprodotti, con adeguata proporzione dei caratteri grafici, su appositi cartelli da esporre in modo ben visibile nelle sale con regolare concessione al gioco d’azzardo situate nel territorio nazionale.
3. I messaggi di cui al comma 1 sono, inoltre, pubblicati nei siti telematici autorizzati al gioco d’azzardo.
ART.2.
(Divieto di propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo).
1. La propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo è vietata nel territorio nazionale.
2. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 del presente articolo, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono devoluti a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento delle campagne di informazione e di educazione di cui all’articolo 3 della presente legge.
ART.3.
(Campagna di informazione e di educazione al gioco).
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e campagne di educazione sul gioco e sulle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.
ART.4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. rov/AGIMEG