Camera: il testo del ddl Bruno (gruppo misto) su limiti a pubblicità gioco e trasparenza nel settore

“Diffondere una corretta informazione presso il pubblico sui rischi connessi all’attività da gioco sui danni provocati dalla ludopatia alla salute dei cittadini e assicurare una maggiore trasparenza soprattutto sui flussi finanziari derivanti dalla gestione dell’attività del gioco d’azzardo, che aprono varchi per le infiltrazioni della criminalità organizzata che ricicla il denaro proveniente da attività illecite”: sono gli obiettivi del progetto di legge presentato dal deputato del gruppo misto Franco Bruno. Il testo, intitolato

“Disposizioni in materia di divieto di partecipazione dei minori, di limiti alla propaganda pubblicitaria dei giochi d’azzardo e alla collocazione di apparecchi da gioco, nonché per  la prevenzione della ludopatia e la trasparenza dei flussi finanziari nel settore dei giochi d’azzardo e delle attività ad essi collegate”, non è ancora stato assegnato alla Commissione competente. Di seguito il testo completo della porposta di legge.
ART.1.
(Pubblicità del gioco d’azzardo).
1. I messaggi pubblicitari e le campagne pubblicitarie diffusi con qualsiasi mezzo alfine di promuovere il gioco d’azzardo devono essere accompagnati da specifiche e chiare avvertenze sui pericoli della ludopatia, intesa quale patologia comportamentale correlata alla dipendenza dal gioco d’azzardo. Tali avvertenze devono inoltre avere un’adeguata visibilità all’interno del messaggio pubblicitario e contenere precisi riferimenti normativi ai divieti sanciti dalla presente legge e dalle altre disposizioni urgenti in materia, nonché al numero verde nazionale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c).
2. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
ART.2.
(Collocazione degli apparecchi da gioco e divieti di utilizzo).
1. Al fine di contrastare la diffusione dei nuovi apparecchi da gioco in contesti non appropriati, ne è vietata la collocazione in luoghi diversi dalle apposite sale da gioco autorizzate dalle regioni in base alle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, e il loro utilizzo è permesso solo ai soggetti che hanno compiuto la maggiore età, previa registrazione all’ingresso della sala da gioco di un documento valido di riconoscimento o della tessera sanitaria. L’utilizzo degli apparecchi da gioco è altresì vietato ai familiari dei dipendenti e alle persone notoriamente dedite all’esercizio professionale del gioco nonché ai residenti del comune in cui si trova la sala da gioco.
2. I dati derivanti dalle registrazioni all’ingresso di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati dalle autorità preposte e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, a fini di antievasione fiscale nonché di prevenzione socio-sanitaria.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni stabilite dal comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro alla quale si aggiunge, nei casi di reiterazione, la sospensione o la cessazione dell’attività commerciale.
ART.3.
(Tracciabilità dei flussi finanziari e prevenzione del riciclaggio del denaro e delle infiltrazioni criminali).
1. Ai titolari di sale da gioco e di attività di gioco d’azzardo e similari, nonché a chiunque gestisce, per conto proprio o di terzi, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, con qualunque mezzo anche telematico, è fatto obbligo di utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati in via esclusiva alla gestione di tali attività. I conti correnti bancari o postali devono essere aperti nel territorio nazionale presso banche o presso la società Poste italiane Spa e su di essi devono transitare tutti i flussi finanziari collegati alla gestione delle attività di cui al presente comma.
2. L’obbligo di cui al comma 1 si applica anche nei casi in cui le attività indicate al medesimo comma 1 sono svolte in assenza o in caso di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
3. La violazione dell’obbligo stabilito del comma 1 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il 10 e il 40 per cento delle somme non transitate sui conti bancari o postali dedicati.
ART.4.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro della salute, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le associazioni di categoria, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il relativo regolamento di attuazione, prevedendo in particolare: a) l’utilizzo dei proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni dell’articolo 1, comma 2, dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 3, comma 3, nonché del maggiore gettito derivante dall’attuazione dell’articolo 6; b) le modalità di impiego dei dati derivanti dalle registrazioni all’ingresso delle sale da gioco a fini di antievasione fiscale e di prevenzione socio-sanitaria della ludopatia da parte delle autorità preposte; c) l’istituzione di un numero verde nazionale per la prevenzione e il contrasto della ludopatia gestita dal Ministero della salute e attivo 24 ore su 24 in coordinamento con iniziative già esistenti; d) la promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui danni alla salute causati dalla ludopatia, e, avvalendosi del supporto degli organi sanitari regionali, di campagne di educazione alle scommesse e al gioco responsabile, nonché l’attivazione di sportelli di consulente presso le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private; e) l’adeguamento delle strutture sanitarie pubbliche autorizzate per la diagnostica, la cura e il reinserimento sociale dei soggetti affetti da ludopatia. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della salute, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le associazioni di categoria, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce il numero massimo delle sale da gioco che possono essere autorizzate in ogni regione e provincia autonoma.
ART.5.
(Protocollo diagnostico e assistenziale).
1. Il Ministero della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici e assistenziali e individua, in collaborazione con la predetta commissione, centri di eccellenza per l’attività clinica relativa alla ludopatia e appositi fondi per la ricerca scientifica sulla ludopatia.
2. I centri di eccellenza di cui al comma 1 sono dotati di reparti in grado di: a) effettuare diagnosi precoci rispetto all’esordio e all’evoluzione clinica della ludopatia, al fine di effettuare interventi preventivi di ordine secondario e terziario; b) intervenire in modo specifico e appropriato rispetto alle varie situazioni cliniche collegate alla ludopatia; c) applicare le più moderne e avanzate procedure terapeutiche e riabilitative.
ART .6.
(Imposta sugli incassi degli apparecchi da gioco e destinazione dei proventi).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta sugli incassi degli apparecchi da gioco è aumentata in misura pari al 10 per cento del suo ammontare totale.
2. Il gettito derivante dall’aumento dell’imposta di cui al comma 1 del presente articolo è destinato alle regioni che attivano, d’intesa con il Ministero della salute, appositi piani per la prevenzione e per la cura della ludopatia, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 4, comma 1.
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 3, confluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per essere destinati al finanziamento delle campagne di informazione, di sensibilizzazione e di educazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d). rov/AGIMEG