Bando Monti, Uniq Group annuncia ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio

Uniq Group impugnerà di fronte al Consiglio di Stato la sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro il bando Monti. “Il pronunciamento del TAR, era noto, avrebbe preso le mosse da quanto già deciso ; non poteva discostarsi infatti, nel merito, dalle determinazioni prese nei confronti delle altre società estere ricorrenti” commenta il bookmaker in una nota. “Con decisione di merito , nel luglio 2013 il Tar affermava la validità del bando Monti. Era pertanto prevedibile che il TAR Lazio non volesse accogliere le doglianze della ricorrente Uniq Group anche parzialmente, sospendendo la decisione in attesa della valutazione da parte della Corte di Giustizia sugli aspetti dubbi del bando (il rinvio è stato disposto dal Consiglio di Stato nell’agosto 2013 in ragione dei dubbi sorti sulla durata delle concessioni). L’oggetto principale del ricorso della Uniq Group, il Bando Monti, non è stato volutamente preso in considerazione , né tantomento ve n’ è stata fatta menzione per evitare di prendere decisioni scomode. La esclusione dal bando di gara, avvenuta con comunicazione del 06.03.2012, oggetto dei motivi aggiunti, è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso principale, e avrebbe dovuto essere collegata e consequenziale. Ciò tuttavia richiedeva una responsabilità di cui il Tar non avrebbe voluto essere investito”. La Uniq Group lamenta inoltre che i giudice di primo grado non abbia valutato adeguatamente le prove documentali depositate e dato giusto peso al contesto storico specifico in cui si pone la compagnia: “Le dichiarazioni bancarie avrebbero potuto infatti essere rilasciate dall’unico istituto bancario che accetta la responsabilità di apertura conti per le società di gaming a Malta: la Bank of Valletta era infatti, al tempo, l’unica Banca che a Malta potesse offrire una maggiore garanzia di solidità agli operatori di gioco. Non vi era infatti possibilità di aprire conti per le operazioni che investono le società di gioco in differenti istituti bancari, a ragione della sicurezza e tutela dei giocatori, nel delicato settore del gaming. Il TAR non ha inoltre tenuto conto della giurisprudenza del Consiglio di Stato di merito sul medesimo aspetto, né tantomeno del contenuto letterale delle comunicazioni intercorse tra l’AAMS, la Uniq Group e la Banca, laddove risulta chiara la gratuita ostilità da parte dell’Ente che chiede una attestazione che certifichi ‘non genericamente senza alcuna formula specifica, né contenuto minimo, il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice’. Conoscere il conto in banca di una società di gioco non equivale a definirne la solidità economica”. lp/AGIMEG