Bando Monti, ecco l’ordinanza con cui la Quarta Sezione ha respinto la ricusazione avanzata da Stanley

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha giudicato “manifestamente inammissibile” l’istanza di ricusazione proposta ieri da StanleyBet nel ricorso contro il bando Monti. I legali del bookmaker avevano prima invitato gli esponenti del Collegio a astenersi, poi li avevano ricusati a causa del procedimento civili per il risarcimento del danno avviato nei loro confronti per le presunte omissioni nel rinvio effettuato alla Corte di Giustizia nel 2013. Sul primo rinvio, la CGE si è pronunciata lo scorso gennaio, sostanzialmente riconoscendo conforme al diritto comunitario la gara Monti, sebbene abbia assegnato concessioni di durata notevolmente inferiore alle precedenti. Per Stanley, tuttavia, i giudici comunitari non hanno chiarito se questa gara sia stata in grado o meno di sanare le discriminazioni che avevano caratterizzato i primi bandi. Su questa richiesta, il Collegio si pronuncerà con sentenza che dovrebbe arrivare in tempi brevissimi. Intanto nell’ordinanza pubblicata oggi, si legge che la richiesta di ricusazione è “manifestamente inammissibile perché tardiva in quanto proposta –non già nel termine di cui all’art. 18 comma 2 del cpa ma -soltanto alla odierna udienza pubblica e pertanto successivamente al decorso del detto termine perentorio di cui alla citata disposizione (come da documentazione acquisita dalla Segreteria dalla quale si evince che il ruolo della odierna udienza ed in particolare la composizione del Collegio giudicante chiamato a decidere il predetto ricorso in appello n.2661/2013 risultano essere stati pubblicati in data 22 giugno 2015 e visibili alle ore 10.00 AM);

rilevato che la stessa sarebbe stata comunque manifestamente infondata nel merito, per le ragioni che saranno esplicate nella emananda sentenza e già in parte chiarite nella precedente ordinanza del Collegio resa in data odierna (cfr. Cass. pen., sez. VI, sentenza 23 aprile 2015 n. 16924 );

rilevato che in simili ipotesi va applicato il condivisibile orientamento di cui alla decisione della Sezione n. 01957/2012

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile e comunque manifestamente infondata l’istanza di ricusazione proposta, e dispone procedersi oltre nella trattazione della causa.

Condanna il proponente al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura di Euro 400 (€ quattrocento) oltre oneri accessori, se dovuti”. lp/AGIMEG