Bando Lotto, Tar Lazio respinge il ricorso Stanley: “Infondato. Gara né restrittiva né tarata su Lottomatica”

Il Tar Lazio ha respinto il ricorso intentato da Stanley contro il bando del Lotto “perché infondato”. Stanley nel ricorso contro la gara del Lotto – tra le varie censure – si è scagliata contro la scelta di un modello monoprovider, ovvero la decisione di assegnare un’unica concessione. Ma per il Collegio, la scelta di un modello monoprovider è ampiamente giustificata dalle peculiarità del gioco del Lotto che “differisce notevolmente dagli altri giochi (concorsi a pronostici, videolotterie e scommesse), sia perché è l’unico gioco in cui lo Stato assume il rischio d’impresa, sia perché si caratterizza per la distinzione della fase della raccolta delle giocate, garantita da oltre 33mila ricevitorie, capillarmente diffuse su tutto il territorio nazionale, dalla fase della “gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato”, affidata ad un solo concessionario”. La scelta di un modello multiproviding invece “renderebbe comunque necessaria la presenza di un “superconcessionario” (o, quantomeno, la costituzione di un’apposita struttura di collegamento presso l’ADM) per coordinare le attività dei diversi concessionari del servizio e per lasciare indenne l’Amministrazione da eventuali responsabilità derivanti da inadempimenti di tali soggetti, con conseguente aggravio degli oneri per l’Erario”. Il modello monoproviding al contrario “crea una minore competizione all’interno del mercato e, quindi, realizza una logica di governo responsabile (non competitivo) del gioco”. Infine secondo il Collegio, Stanley non ha replicato all’Amministrazione quando sostiene che la scelta del modello monoprovider consente di perseguire una serie di obiettivi: “A) l’omogeneità, l’integrità e la sicurezza di gestione della rete tecnologica del gioco del Lotto, con una chiara assunzione di responsabilità sull’intero processo di gioco e sulle attività ad esso connesse (transazioni, rendicontazioni, flussi contabili, estrazioni, etc.); B) su tutto il territorio nazionale lo stesso livello di servizio, la stessa tecnologia, la stessa informazione e la stessa esperienza; C) lo sviluppo sostenibile del gioco del Lotto e l’innovazione ad esso connessa, in un contesto unitario di obiettivi e strategie; D) un corretto sviluppo della rete di raccolta delle giocate; E) la coerenza e continuità dei messaggi e dei valori, sotto un’unica regia di comunicazione, nonché l’efficacia ed efficienza degli investimenti in comunicazione, favorendo la corretta comprensione delle dinamiche di gioco e delle eventuali innovazioni, senza alimentare il rischio di ludopatie”. gr/AGIMEG

 

Bando Lotto, Tar Lazio: “La gara non era né eccessivamente restrittiva, né tagliata su misura di Lottomatica”

IL bando del Lotto non prevedeva condizioni economiche eccessivamente restrittive, e non è stato congegnato appositamente per consentire la partecipazione al solo concessionario uscente, Lottomatica. E’ in sostanza quanto afferma il Tar Lazio nel respingere alcune delle tesi sostenute da Stanley nel ricorso contro la gara. Per quanto riguarda le condizioni economiche, la Seconda Sezione sottolinea che “tenuto conto dei rilevantissimi interessi pubblici connessi alla gestione del gioco del Lotto, che solo nell’anno 2015 ha generato un gettito per l’Erario pari a circa 1,2 miliardi di euro”, sono giustificate una base d’asta di 700 milioni di euro e la scelta “di concentrare nel primo anno gli oneri economici gravanti sul concessionario”. La base d’asta – peraltro “operata nell’ambito delle scelte di competenza esclusiva del legislatore” – “risponde comunque ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità” visto che è “bilanciata dall’aggio previsto dal legislatore” stimabile in “400 milioni di euro annui”, ovvero “3,7 miliardi di euro per l’intera durata della concessione”.
Stanlet aveva depositato poi una perizia tecnica per dimostrare che il bando fosse tagliato su misura dell’attuale concessionario, ma il Tar utilizza il documento per sostenere il contrario: “lo stesso consulente delle ricorrenti” scrive, “ammette che alla gara avrebbero potuto partecipare, singolarmente, quantomeno gli operatori di maggiori dimensioni come le società Eurobet Italia, Intralot Italia, La Française des Jeux e Paddy Power Betfair o la stessa società Lottomatica”. Ma non manca di osservare che se un operatore economico non possiede i requisiti richiesti dal bando, ma intende comunque partecipare, “può ricorrere allo strumento del raggruppamento temporaneo di imprese, la cui funzione consiste, per l’appunto, nel favorire la concorrenza consentendo a più imprese di presentare un’offerta unitaria in procedure selettive”.
Allo stesso modo, secondo il Collegio, anche il fatto che al bando abbia partecipato un solo soggetto non prova che la gara non fosse tagliata su misura della Lottomatica, ma “dimostra semmai il contrario”. A presentare l’offerta è stata infatti una RTI “di cui è mandataria la società Lottomatica”. Ma “il fatto che una quota pari al 38% del RTI sia detenuto da soggetti estranei al concessionario uscente rivela che neppure quest’ultimo era in grado di partecipare da solo”. gr/AGIMEG

 

Bando Lotto, Tar Lazio: “Clausola della cessione gratuita della rete tutela evita disparità tra i concorrenti”

Pienamente legittima, secondo il Tar Lazio, la scelta di inserire nel bando del Lotto la clausola che impone la cessione gratuita della rete alla fine della concessione, clausola che – nel caso delle scommesse – è stata censurata a gennaio dalla Corte di Giustizia Europea. Il Collegio sottolinea come le clausola contenuta nel bando delle scommesse avesse una formulazione incerta, mentre quella contentua nel bando del Lotto “precisa i termini, le modalità e l’oggetto della cessione non onerosa al termine della concessione”. Inoltre, sempre nel caso della gara del Lotto, viene pienamente rispettato il “principio di diritto affermato dalla Corte di Giustizia, perché tale clausola è finalizzata non solo a garantire la continuità del servizio relativo al Gioco del Lotto automatizzato, ma anche ad assicurare la par condicio di tutti i partecipanti alla gara”. Se la clausola non fosse stata inserita “l’aggiudicatario, se diverso dal concessionario uscente, dovrebbe costituire ex novo una rete di consistenti dimensioni, e ciò si tradurrebbe in un evidente vantaggio competitivo per il concessionario uscente, che già dispone di una rete”. Insomma, come hanno sostenuto i Monopoli, “il mancato inserimento di tale clausola finirebbe per determinare quegli effetti discriminatori che la sentenza della Corte di Giustizia mira a scongiurare”.  gr/AGIMEG