Bando 2000, Tar Lazio, Futuri gestori devono poter beneficiare della proroga fino alla firma delle convenzioni

“Appare corretto ritenere che anche le società PAS Srl e Agenzia Scommesse Italia Srl, quali futuri “gestori dei negozi”, possano beneficiare della proroga dei rapporti concessori in essere (…) fino alla sottoscrizione delle convenzioni accessive alle concessioni”. E’ quanto afferma il Tar Lazio nell’ordinanza – di portata analoga a quella pubblicata ieri sul ricorso Lucky Horse – in cui accoglie la domanda sospensiva avanzata dalle due compagnie contro il porvvedimento di distacco comminato dai Monopoli di Stato. Le compagnie infatti non hanno partecipato direttamente alla gara per le 2mila agenzie di scommesse, ma hanno avviato le pratiche per assumere la veste di gestore, utilizzando quindi la concessione vinta da un soggetto terzo. Le nuove concesioni non sono ancora state attivate, gli ex concessionari decisi a diventare gestori dovrebbero quindi sopportare uno stop di alcuni mesi, perdendo l’avviamento ottenuto finora. In alcuni casi, oltretutto, hanno anche sottoscritto una fideiussione per coprire il periodo di proroga di cui contavano di beneficiare. Il Tar sottolinea inoltre che “sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile” e che “ad un primo esame, il ricorso risulta supportato dal fumus boni iuris perché l’art. 15 dello schema di convenzione allegato al bando del 31 luglio 2012 prevede espressamente la stipula di accordi tra i concessionari e soggetti terzi, denominati ‘gestori dei negozi’, per lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse”. L’udienza di merito è stata fissata al 19 febbraio 2014. lp/AGIMEG