Scommesse, Consiglio di Stato: “CTD devono ottenere la licenza di pubblica sicurezza fino alla nuova gara”

Il Consiglio di Stato conferma l’ordinanza con cui il Tar Sicilia aveva autorizzato l’attività di un Ctd sanato collegato a Sks365. Con un decreto del luglio scorso il Questore della Provincia di Catania aveva ordinato al centro di cessare immediatamente l’attività di intermediazione di raccolta scommesse, dal momento che il titolare – che appunto aveva già aderito alla sanatoria e firmato il disciplinare delle scommesse – non era in possesso della licenza di pubblica sicurezza. Il Tar Catania osservava tuttavia che “durante il regime transitorio previsto per i soggetti autori e/o beneficiari della procedura di regolarizzazione (…) e sino a che non sopravvenga la “scadenza, nell’anno 2016, delle Concessioni di Stato vigenti per la raccolta delle scommesse”, essi debbano ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931”. E il Consiglio di Stato conferma che “correttamente il Giudice di primo grado ha sospeso cautelativamente il provvedimento impugnato, posto che il ricorso si appalesa assistito da sufficiente fumus boni juris e che dall’esecuzione dell’impugnato provvedimento deriverebbe al ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile”. Tuttavia, “la delicatezza delle questioni dibattute, che ha visto impegnate le parti in difese tecniche ed in operazioni ermeneutiche particolarmente analitiche, giustifica la compensazione fra le parti delle spese processuali sostenute per la presente fase cautelare”. rg/AGIMEG