Stabilità, ok tecnici Camera a modifiche in tema di giochi

La commissione Bilancio della Camera ha apportato “modifiche ai commi tra il 524 e il 535 in tema di giochi, introducendo nuovi commi”. E’ quanto rilevano i tecnici della Camera nel dossier che dovrebbe dare il via libera alla discussione del provvedimento in Aula. Nessun dubbio in tema di giochi. Nel dettaglio si legge che “con la modifica al comma 524 si innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il preu sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento e si riduce la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70 per cento. Il comma 525-bis dispone a decorrere dal 2016 l’abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014). Il comma 525-ter contiene una interpretazione autentica del comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015. Il comma 525-quater prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di apparecchi aggiuntivi. Il comma 525-quinquies introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web. Il comma 525-sexies aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1- bis, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statele dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente. Il comma 525-septies stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 525-sexies si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili [sub. 0.48.94.21NF]. Con la modifica al comma 527 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD). Il comma 527-bis prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527. Con la modifica al comma 532 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi. Il comma 534-bis prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori (e non più dei soggetti economici a seguito del sub. 0.48.94.1) e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti. I commi dal 534-ter al 534-sexties disciplinano la pubblicità dell’offerta di gioco. In particolare, il comma 534-ter dispone che la pubblicità di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del Mef, di concerto con il Ministro della salute e sentita l’Agcom, entro i successivi 180 giorni (e non 60, a seguito del sub. 0.48.94.68). Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 534-quater. Il comma 534- quater prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. Il comma 534-quinquies vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e [sub. 0.48.94.18] della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Il comma 534-sexties prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall’AGCOM, in caso di inosservanza dei suddetti divieti. Il comma 534-sexties.1 prevede che il ministero della Salute, di concerto con il Miur, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo [sub. 0.48.94.41]. Il comma 534-septies è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale “le modalità di verifica di conformità” degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli delle convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni. Il comma 534-octies demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle vlt). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione. Il comma 534-novies prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20
per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l’aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini. Il comma 534-decies prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 [sub. 0.48.94.54], il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche [sub. 0.48.94.56 NF], e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all’aumento della tassazione sulle scommesse sportive. Il comma 534-undecies attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l’esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016. Con Dpcm, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di riferimento [sub. 0.48.94.16], in due erogazioni. Il comma 534-duodecies istituisce presso il ministero della Salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e entri locali [comma così modificato dal sub. 0.48.94.51]. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016”. dar/AGIMEG