Scommesse, Tar Emilia sospende provvedimento della Questura di Bologna contro ced Goldbet sanato: è il tredicesimo stop in tre mesi

“Si ravvisa la sussistenza dei presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare, anche in ragione del pregiudizio grave e irreparabile che soffrirebbe l’attività dalla sua protratta stasi”. Con questa ordinanza il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna (Sezione Prima) ha accolto il ricorso di un titolare di un ced Golbet di Bologna sanato che chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto emesso dal Questore del capoluogo emiliano in data 8 ottobre 2015 e notificato il 30 ottobre 2015, con cui si rigettava la richiesta di licenza ex art. 88 TULPS. Il Tar Emilia ha accolto l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione della parte ricorrente e ha fissato la trattazione nel merito del ricorso all’udienza pubblica del 18 maggio 2016.
Si tratta della tredicesima sospensione dei dinieghi dell’88 Tulps per i ced Golbet sanati negli ultimi tre mesi decisa dal Tar Emilia sui provvedimenti della Questura di Bologna, che aveva negato la licenza di pubblica sicurezza ai centri collegati al bookmaker bloccandone l’attività. Nelle motivazioni dei giudici si legge che “in assenza di mutamento di destinazione d’uso del locale e di nuovi interventi edilizi preordinati allo svolgimento dell’attività di raccolta delle scommesse – neppure ipotizzati nell’atto oggetto di impugnativa –, appare assistita da fumus boni iuris la censura fondata sull’indebita richiesta di un permesso di costruire”. Tutto trae origine dalla Legge Regionale dell’Emilia Romagna del 1° maggio 2015, che impone alle sale giochi e scommesse – che iniziano la loro attività successivamente a tale data – di richiedere uno speciale permesso a costruire per effettuare interventi murari o semplici mutazioni nella destinazione d’uso dei locali. I Ced collegati a Goldbet, a gennaio scorso, avevano presentato ai Monopoli di Stato tutta la documentazione prevista per partecipare alla sanatoria, che doveva valere anche come istanza per il rilascio dell’88 Tulps, secondo quanto disposto della Legge di Stabilità. cr/AGIMEG