Scommesse, Tar Lazio rimanda al Tar Toscana il ricorso per l’88 Tulps negato a un ctd di Pisa

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiara la propria incompetenza in merito a un ricorso presentato dal titolare di un centro trasmissione dati, al quale era stata negato il provvedimento del Questore di Pisa, di rigetto dell’istanza di autorizzazione ex art. 88 del T.U.L.P.S. La competenza è quindi del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Nelle motivazioni i giudici ricordano che “la Corte costituzionale ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), c.p.a., nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro;
che conseguentemente, venuta meno la competenza funzionale in materia del T.a.r. per il Lazio – sede di Roma, si applicano i criteri generali e segnatamente l’art. 13, comma 1, c.p.a., in forza del quale, in presenza di atti provenienti da Amministrazioni statali (periferiche), la cui efficacia è limitata territorialmente, è competente il T.a.r. in cui si determinano tali effetti”. lp/AGIMEG