Giochi, Cassazione: “Coadiutore non responsabile per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti, ne risponde il solo assegnatario”

“Il coadiutore non ha poteri decisionali ma riveste solo un ruolo di mero aiuto e sostituto in caso di temporanea assenza o impedimento del titolare (unico soggetto responsabile della gestione del servizio)” e per questo motivo “dell’omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti doveva rispondere il solo assegnatario”. Così la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Tribunale di Napoli che aveva ritenuto un dipendente di una tabaccheria di Napoli facente parte della famiglia del titolare (cd coadiutore) “responsabile del reato di cui agli artt. 110 cp, 110 e 17 TULPS in relazione all’art. 195 del relativo regolamento d’esecuzione. Il giudice di merito, premesso che dal controllo eseguito nel locale tabaccheria sito alla via Provinciale Napoli 27 era emersa l’installazione di alcuni giochi elettronici rientranti nella categoria dei giochi proibiti in assenza della esposizione della prescritta tabella, ha fondato il giudizio di responsabilità dell’imputata sul ruolo di gestore in concreto da essa rivestito”. La Suprema Corte ha evidenziato che la legge sull’ Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio ai primi tre commi dispone che: “Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l’Amministrazione. L’Amministrazione può consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti. In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, può essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata”. La legge quindi detta il principio della gestione personale dell’assegnatario e della sua responsabilità esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. Nel caso specifico “risulta indicato il ruolo di “coadiutore” rivestito dall’imputata nella tabaccheria di via Provinciale di Napoli 27, il cui titolare è altro soggetto. Ciononostante, il tribunale, con un vero e proprio salto logico qualifica il soggetto come “gestore in concreto dell’esercizio” senza però indicare da quali elementi ha tratto un siffatto convincimento: il dedotto vizio di motivazione è dunque palese” e per questo motivo la Corte di Cassazione “annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere l’imputata commesso il fatto”. cr/AGIMEG