Slot, il Consiglio di Stato legittima le fasce orarie nel comune di Imperia

Il Sindaco può imporre le fasce orarie di apertura agli esercizi che offrono prodotti di gioco quando “le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica”. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato respingendo il ricorso intentato da alcuni esercenti contro l’ordinanza con cui il Sindaco di Imperia ha consentito il funzionamento delle slot solamente tra le 10 e le 23. Il Consiglio di Stato ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza 18 luglio 2014, n. 220, e successivamente diversi giudici di merito, hanno riconosciuto che l’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 -il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – “può fornire un fondamento legislativo al potere del Sindaco di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali sono installate le apparecchiature per il gioco. In tale senso si sono collocate anche ulteriori pronunce, con le quali è stato riconosciuto che, sulla base della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute (tra le quali è compresa la esigenza di contrasto alle ludopatie), della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. Respinta anche la tesi – sostenuta dai ricorrenti – secondo cui l’ordinanza sulle fasce orarie non avrebbe avuto come obiettivo quello di tutelare la salute dei giocatori patologici: il provvedimento infatti prende “atto di una relazione della A.S.L. di Imperia circa la particolare diffusione del fenomeno del gioco d’azzardo e della deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 2014”. rg/AGIMEG