Scommesse, Tar Lazio: Aams può pretendere pagamento quote prelievo e minimi garantiti ad Agenzia che non abbia formalmente ottenuto trasferimento titolarità della concessione

I Monopoli possono pretendere il pagamento di quote di prelievo e minimi garantiti pregressi a un’Agenzia che non abbia mai formalmente ottenuto il trasferimento di titolarità della concessione. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma – Sezione Seconda, che ha rigettato il ricorso presentato dalla Società Agenzia delle Scommesse Srl contro i Monopoli di Stato per ottenere l’accertamento del trasferimento della concessione n. 1478 per le scommesse ippiche in favore di un altro soggetto e per l’effetto dichiarare che nessun credito puo’ essere vantato dal Ministero nei confronti della società ricorrente e di manlevare l’Agenzia delle Scommesse da ogni conseguenza di carattere economico relativa alla concessione n. 1478. Nel marzo 2003 la società ricorrente aveva chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze di essere autorizzata a cedere la titolarità della concessione n. 1478 per l’esercizio di scommesse sportive al totalizzatore nazionale e a quota fissa del Comune di Gioia Tauro a favore del Sig. Seminara Maurizio, titolare della ‘Agenzia di Scommesse Sportive’. “Precisa parte ricorrente – si legge nella sentenza – di aver stipulato con il Sig. Maurizio Seminara, in data 15 ottobre 2002, un preliminare di vendita di ramo di azienda avente ad oggetto la concessione n. 1478, con conseguente immissione dello stesso nell’esercizio della relativa attività e subentro in via di fatto nei rapporti con l’Amministrazione liquidando le somme dovute. In data 28 marzo 2007 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto alla società ricorrente il pagamento di € 115.127,57 per l’omesso versamento delle quote di prelievo riferite all’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006 relativi alla concessione n. 1478. (…) Ne conseguirebbe, sostiene parte ricorrente, che il proprio rapporto concessorio deve intendersi esaurito alla data di stipula del preliminare del gennaio 2003, con instaurazione di un rapporto diretto tra l’Amministrazione e il Sig. Seminara. L’Amministrazione non avrebbe potuto, pertanto, chiedere il pagamento delle somme riferite alle quote di prelievo per l’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006 relativi alla concessione n. 1478 alla società ricorrente, in quanto tutte riferibili alla gestione del Sig. Seminara. (…) Con il ricorso in esame la società ricorrente (…) chiede l’accertamento dell’avvenuto trasferimento della concessione pur in assenza di un atto di assenso al trasferimento da parte dell’Amministrazione, con ogni conseguenza in ordine alla imputazione del debito di € 115.127,57 per l’omesso versamento delle quote di prelievo riferite all’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006, richiesto alla società ricorrente ed in relazione al quale è stata escussa la propria garante”. Il ricorso tuttavia, per il Tar “non merita accoglimento. E’, difatti, irrilevante, nei confronti dell’Amministrazione ed in assenza di un esplicito atto di assenso in ordine alla cessione della concessione, che il Sig. Seminara sia subentrato in via di fatto nella gestione della concessione e nei rapporti con l’Amministrazione liquidando le somme dovute, non potendo tale circostanza incidere sulla titolarità della concessione. Legittimamente, quindi, l’Amministrazione ha ritenuto la società ricorrente debitrice delle somme dovute in forza della concessione n. 1478 a titolo di quote di prelievo per l’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006, pur se riferite al periodo in cui la gestione della concessione è stata esercitata dal Sig. Seminara, e ciò in quanto non è mai formalmente intervenuto il trasferimento di titolarità della concessione”. lp/AGIMEG