Scommesse, Consiglio di Stato respinge ricorso titolare tabaccheria Cosenza: “Possibile abuso di titolo P.S.”

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un titolare di una tabaccheria di Rende contro il Questore della Provincia di Cosenza per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Calabria, concernente il diniego della licenza per installazione videoterminali per raccolta scommesse online, per possibile abuso del titolo di pubblica sicurezza. “Rilevato che l’appellante – titolare a Rende della tabaccheria dove dovrebbero essere installati gli apparecchi videoterminali per la raccolta scommesse di cui si controverte – in occasione di un controllo di polizia nel 2007, fu segnalato a bordo di una autovettura in compagnia di tre soggetti con precedenti penali e di polizia, tra i quali Sottile Ettore, legato agli ambienti malavitosi della zona – si legge nell’ordinanza del CdS – e rilevato, altresì, che in occasione della convocazione alla Questura di Cosenza per sommarie informazioni circa quel controllo di polizia, l’appellante ha dichiarato che, per mantenere buoni rapporti, frequentava nel tempo libero alcuni clienti abituali della tabaccheria, tra i quali anche i due soggetti con i quali era stato controllato dalla P.S. nel 2007; considerate, da un lato, la natura della licenza di polizia, mezzo preventivo di garanzia della sicurezza pubblica, e, dall’altro, l’ampia diffusione di attività al limite della legalità nell’ambiente in cui l’appellante condurrebbe la sua attività gestore di un punto scommesse (…) valutata non inverosimile l’ipotesi che, nella quotidiana attività commerciale, l’appellante possa abusare del titolo di polizia in questione a causa dell’invasivo contesto socio-familiare di riferimento; ritenuto, infine, che non sussiste il dedotto danno grave ed irreparabile, in quanto l’appellante svolge dal tempo un’avviata attività di rivendita tabacchi ed è già concessionario di altri servizi di Lottomatica”, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. lp/AGIMEG