Scommesse, Tar Lombardia su ricorso Sisal: “Divieto Comune di Varese illegittimo relativamente ad attività di raccolta di scommesse”

Il distanziometro adottato dalla regione Lombardia va applicato solamente alle slot e alle videolottery e non alle scommesse. Il Tar Lombardia (Sezione I) ha accolto parzialmente il ricorso presentato da Sisal Entertainment S.p.A. e Dado S.r.l. contro il Comune di Varese per l’annullamento del provvedimento di avviso di avvio del procedimento dei motivi ostativi all’esercizio delle attività di Negozio di Gioco Ippico e Sportivo e Sala V.L.T. ubicate in Varese. “I due soggetti che si sono succeduti negli stessi locali e per lo stesso tipo di attività (ovvero Dado S.r.l. e Agenzia Ippica Varesina S.r.l.) sono in realtà due esercenti commerciali formalmente autonomi, i quali traggono il loro titolo da due concessionari statali a loro volta distinti. “Il provvedimento con cui il comune di Varese ha ordinato alla Dado S.r.l. di astenersi dall’insediare e svolgere le attività “Negozio ippico e sportivo e sala VLT” – si legge nella sentenza – deve ritenersi illegittimo nella parte in cui si riferisce all’attività di raccolta di scommesse, e legittimo nella parte in cui è rivolto ad impedire l’utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del Tulps (slot machine e VLT) installati a seguito di sostituzione tecnica rispetto a quelli già esistenti. Il Collegio ritiene incompetenti i comuni ad imporre tramite strumenti urbanistici limiti distanziometrici all’insediamento di imprese operanti attività di gioco e scommesse rispetto ai cd. luoghi sensibili, in quanto la Regione Lombardia nell’ambito delle sue prerogative costituzionali in materia di contrasto alla ludopatia, ha ritenuto di imporre i suddetti limiti soltanto per la collocazione dei nuovi apparecchi da gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS. Ha invece taciuto con riferimento all’insediamento delle nuove attività di raccolta delle scommesse vicino ai cd. luoghi sensibili, con ciò rinunciando implicitamente, tramite una scelta di natura tipicamente politica, ad estendere i limiti distanziometrici fissati per le altre pratiche di giochi con vincite in denaro. lp/AGIMEG