Giochi, Tar Puglia annulla divieto di finanziamento a piccole imprese con attività prevalente di vendita scommesse e lotterie

Il Tar Puglia, sede di Bari, Sez. I, ha accolto la domanda presentata da un titolare di un punto vendita annullando il provvedimento del 24.2.2014 e accertando che il ricorrente ha titolo al finanziamento agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese. Nello specifico, la Regione Puglia aveva comunicato la non accoglibilità dell’istanza di accesso all’agevolazione presentata dal ricorrente poiché l’oggetto dell’iniziativa proposta riguardava principalmente lo svolgimento dell’attività di tabacchi, commercio di generi di monopolio ed attività di lotterie e scommesse, come tali non rientranti tra quelle previste dall’art. 4 dell’Avviso Pubblico (….). L’istante evidenziava che l’attività denunziata presso la Camera di Commercio di Bari prevedeva anche il commercio al dettaglio di articoli da regalo, cancelleria e cartoleria, prodotti alimentari confezionati (…) Dalla documentazione fotografica acquisita agli atti (di Puglia Sviluppo s.p.a.), è evidente che l’attivamente nettamente prevalente è quella della rivendita di generi di monopolio, slot machines, corner schedine, banco giochi, servizi, ricariche, estrazioni, etc., a fronte di una piccola area nella quale si vendono caramelle, patatine, cioccolatini e bibite (…). Pertanto – si legge nella sentenza del Tar Puglia – il progetto di investimento del ricorrente è stato predisposto secondo le direttive impartite e in linea con le prescrizioni contenute nel bando, corredato da idonea perizia giurata riportante in modo analitico le spese previste e suddivise per ciascuna attività. Il progetto di investimento, sebbene finanziabile per la sola parte relativa alle attività ammissibili (vendita di articoli da regalo, articoli di cancelleria e prodotti alimentari), era, dunque, parte di un più ampio progetto di investimento, così integrando i menzionati caratteri di organicità e funzionalità richiesti”. lp/AGIMEG