Scommesse: Tar Lazio, respinto ricorso su trasferimento concessione e debiti pregressi. “Legittima richiesta di ADM su somme dovute in forza del rapporto concessorio”

La Seconda Sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso di una società di scommesse ippiche per ottenere l’accertamento del trasferimento della concessione in favore di un altro titolare, “e per l’effetto dichiarare che nessun credito puo’ essere vantato dal Ministero nei confronti della società ricorrente”. Secondo quanto riportato nella sentenza, infatti, “a seguito della stipula del contratto preliminare  di cessione di ramo di azienda riferito alla concessione” in questione, “parte ricorrente” “ha chiesto al Ministero delle Finanze l’autorizzazione alla cessione della titolarità della concessione. Con riferimento a tale istanza, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con nota del 4 gennaio 2006, ha comunicato l’impossibilità di prenderla in esame, mentre con nota del 30 gennaio 2007 è stata disposta la chiusura del procedimento volto a rinnovo della concessione a favore della ricorrente”.  “Nessun atto di assenso formale, quindi, è stato adottato dalla competente Amministrazione in ordine all’istanza di trasferimento della titolarità della concessione, il che costituisce elemento ostativo alle pretese avanzate da parte ricorrente con il ricorso in esame. Ed invero, ai sensi della convenzione di concessione sottoscritta tra le parti (…) è vietato il trasferimento della concessione senza il previo assenso del Ministero delle Finanze con il concerto del Ministero delle Politiche Agricole, con la conseguenza che, in assenza di tale provvedimento formale, da adottarsi a seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti e della ricorrenza delle necessarie condizioni, è precluso il trasferimento della titolarità della concessione, non ammettendo il relativo procedimento ed il provvedimento finale di assenso alcuna equipollente forma di cessione della concessione e a nulla valendo, quindi, eventuali atti di natura privatistica intercorsi tra il concessionario e soggetti terzi”. Secondo i giudici amministrativi, “è irrilevante, nei confronti dell’Amministrazione ed in assenza di un esplicito atto di assenso in ordine alla cessione della concessione, che il nuovo titolare sia subentrato in via di fatto nella gestione della concessione e nei rapporti con l’Amministrazione liquidando le somme dovute, non potendo tale circostanza incidere sulla titolarità della concessione. Legittimamente, quindi, l’Amministrazione ha ritenuto la società ricorrente debitrice delle somme dovute in forza della concessione a titolo di quote di prelievo per l’anno 2006 e all’integrazione dei minimi garantiti per gli anni 2005 e 2006, pur se riferite al periodo in cui la gestione della concessione è stata esercitata dall’altro titolare, e ciò in quanto non è mai formalmente intervenuto il trasferimento di titolarità della concessione, ed inerendo i rapporti tra la ricorrente ed il contraente del preliminare di vendita ad un ambito privatistico di reciproche obbligazioni che non intaccano la titolarità dei debiti con l’Amministrazione connessi al rapporto concessorio”. lp/AGIMEG