Scommesse: Rigetto richiesta 88 Tulps per un Ctd a Messina, Tar Lazio rinvia tutto a quello della Sicilia/rpt

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara la propria incompetenza territoriale a conoscere del presente giudizio ed indica come competente il T.A.R. Sicilia, presso il quale dovrà essere riassunta la causa entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”.

 

E’ quanto stabilito in un’ordinanza emessa dal Tar Lazio sul ricorso presentato da una ditta individuale contro la questura di Messina per l’annullamento del decreto del Questore di Messina con cui è stata rigettata la richiesta ex art. 88 r.d. n. 773/1931 Tulps per il rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di servizi transfrontalieri di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di scommesse – risarcimento danni.

 

“Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 13/6/2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 135 c. 1 lett. q-quater del c.p.a. in cui prevede la competenza inderogabile del T.A.R. Lazio sulle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Autorità Polizia relativi al rilascio delle autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro; considerato che il provvedimento impugnato è stato emesso dal Questore di Messina” è stato ritenuto che la “controversia non rientra per effetto della decisione della Corte Costituzionale nella competenza del T.A.R. Lazio spettando a quella del T.A.R. Sicilia”.