Scommesse, Tar Bologna: “Devono essere i bookmaker e non i Ctd a chiedere l’88 Tulps, altrimenti si crea incertezza nel sistema”

“La qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza (di pubblica sicurezza, NdR) può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività” di raccolta delle scommesse. Il fatto che a presentare la domanda per l’88 Tulps sia il gestore di un Ctd, un soggetto “pertanto sostanzialmente privo del titolo legittimante, avrebbe ingenerato incertezze presso gli stessi scommettitori”. “L’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati”. E’ quanto scrive il Tar Emilia Romagna respingendo il ricorso intentato dal gestore di un Ctd bolognese – che non ha rivelato a quale bookmaker fosse collegato – per ottenere la licenza di pubblica sicurezza. In sostanza il giudice emiliano ha ritenuto che il gestore non avesse interesse a agire: “non avendo nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione, finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”. Oltretutto il centro “nessun vantaggio potrebbe avere dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato” dal momento che non dispone del potere giuridico “di organizzare e gestire il mercato delle scommesse”. In altri termini “il CTD non potrebbe in ogni caso svolgere l’attività per cui è stata chiesta l’autorizzazione, senza la qualificata presenza nel nostro ordinamento del soggetto nel cui interesse agisce”. Infatti, “il sistema concessorio-autorizzatorio (…) riguarda unicamente operatori economici che intendano organizzare e gestire nel territorio la parte del mercato nazionale delle scommesse dismessa dalle strutture pubbliche, e non lascia nessuno spazio per formule organizzatorie, che, separando le fasi della negoziazione, non consentano l’individuazione dell’effettivo radicamento giuridico del gestore reale nel mercato nazionale delle scommesse”. Inoltre, se si consentisse al Ctd di ottenere l’88 Tulps, “il reale gestore del mercato potrebbe svolgere la sua attività all’estero senza sottoporsi a controlli e verifiche, agendo attraverso l’intermediatore, rispetto al quale nessuna responsabilità sarebbe ipotizzabile, ingenerando incertezze presso gli stessi scommettitori”.  Il sistema italiano delle scommesse riconosce la figura dell’incaricato, ma prevede che questi debba “comunque derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario”. L’autorizzazione di pubblica sicurezza “sarebbe data inutilmente se, per espresso accordo delle parti, il CTD non può svolgere quell’attività, di gestione effettiva dei contratti di scommessa, per cui è stata fatta la richiesta e che ne costituisce anche la causa e il fondamento giuridico”. lp/AGIMEG