Gi‬oco del lotto online: vittoria Bplus al Tar Lazio, “improcedibile l’opposizione di terzo” proposta da Gtech

Non può essere precluso l’affidamento a terzi del gioco on line del lotto. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibile l’opposizione di terzo proposta dal ricorso di Gtech Spa contro BPlus Giocolegale Ltd, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro la sentenza n. 12445/2014 del Tar Lazio, Sezione seconda, con la quale è stato accolto il ricorso promosso da Bplus contro il decreto direttoriale 2011 che disciplina il gioco online. Nello specifico, Bplus contestava che “nel regolamentare l’esercizio dei giochi on line, attraverso la previsione di procedure di autorizzazione per i concessionari, si esclude, dal relativo ambito di applicazione, il gioco del lotto ed i suoi giochi complementari, mentre vi ricomprende i giochi a slot e a rulli offerti tramite rete fisica con gli apparecchi di Videolotteries di cui la società ricorrente è concessionaria”. La scelta dell’Amministrazione di sottrarre il gioco del lotto online dall’affidamento a concessionari diversi, nel tradursi in una misura di favore a tutela dei concessionari dei corrispondenti giochi su rete fisica – si legge nella sentenza 12445/2014 – risulta adottata in violazione dei criteri di “ragionevolezza, imparzialità e non discriminazione che devono sorreggere l’azione amministrativa”. “L’opposizione di terzo proposta avanti il giudice di primo grado – si legge nella sentenza odierna – va dichiarata improcedibile con fissazione di un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ritenuto congruo, a tal fine, il termine di trenta giorni. Improcedibile l’opposizione di terzo proposta avverso la sentenza n. 12445/2014 di questa Sezione” da Gtech. lp/AGIMEG