Apparecchi irregolari, Tar Lazio fa dietrofront: “La Questura non può sequestrare l’intero bar”

La Questura non può disporre la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande ai bar che istallano apparecchi da gioco irregolari. E’ quanto afferma la Prima Sezione Ter del Tar Lazio, in una sentenza con cui ha accolto il ricorso di un esercente: la Questura ” ha disposto la sospensione, non solo della licenza rilasciata ex art. 86 cit., ma ha esteso il provvedimento cautelare anche alla diversa attività commerciale, i cui conseguenti provvedimenti sanzionatori spettano, di contro ed in via esclusiva, all’autorità deputata al suo rilascio”, ovvero il Sindaco. Solo una decina di giorni fa, la stessa Sezione – in composizione differente – aveva emesso una sentenza di diverso tenore, affermando che la sospensione della licenza per gli alimenti e le bevande servisse anche a avvisare i clienti “quasi sempre ignari della non conformità a legge” degli apparecchi. Allora nell’esercizio erano stati rinvenuti apparecchi comma 7 modificati per consentire giochi simili alle slot; nel caso odierno erano invece stati istallati 5 “videopoker” sequestrati nel 2003 dal Comando nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Roma. Il giudice amministrativo in sostanza afferma adesso che il Questore non possa sospendere – se non in casi eccezionali – la licenza per la somministrazione degli alimenti, ma solo quella per l’istallazione delle macchine: “sussiste una diretta potestà di intervento sanzionatorio del Questore nei confronti dei titolari delle licenze di cui all’art. 86 cit. (appunto per gli apparecchi, NdR), mentre con riferimento agli esercizi ed alle diverse attività commerciale, l’intervento del Questore risulta residuale ed indiretto, rivolto cioè a prevenire e reprimere le esclusive evenienze in cui la predetta attività costituisca direttamente, ovvero indirettamente un concreto pericolo all’ordine ed alla sicurezza pubblica”. Circostanza che – secondo quanto prevede l’art. 100 del Tulps – ricorre quando nel locale “siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”. Di conseguenza, per adottare provvedimenti d’urgenza, il Questore deve “preventivamente accertare e motivare il pregiudizio che l’attività commerciale ha arrecato alla pubblica sicurezza”. Il provvedimento impugnato invece riportava “considerazioni di stile, circoscritte al solo dato fattuale della denunzia e del sequestro penale convalidato dall’A.G., senza peraltro accertare e dimostrare le negative conseguenze che tale denunzia, con riferimento all’attività commerciale, ha comportato per l’ordine e la sicurezza pubblica”. rg/AGIMEG