Scommesse, Consiglio Stato: “Atti integrativi sulle penali non hanno effetto retroattivo”

Gli atti integrativi delle convenzioni siglati per rivedere i meccanismi di applicazione delle penali non hanno valore retroattivo, e pertanto non hanno riflessi sulla questione della giurisdizione. E’ in sostanza quanto afferma il Consiglio di Stato in due sentenze con cui dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione i ricorsi intentati dalla KingBet contro alcune penali comminate per il ritardo nel pagamento di alcuni flussi finanziari. Il giudice d’appello ricorda che la revisione delle clausole penali attraverso degli atti integrativi venne prevista dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 40 del 2010. Questa norma, per il giudice di primo grado, ha trasformato i poteri dell’Amministrazione “da meri diritti potestativi esercitabili nell’ambito di un rapporto paritetico in vere e proprie potestà autoritative, con conseguente spostamento delle relative controversie verso l’area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessione di servizi pubblici”. In sostanza, secondo l’interpretazione del Tar, con gli atti integrativisi sarebbero risolti i dubbi su quale giudice, amministrativo o civile, debba pronunciarsi sulle penali – questione già al centro in precedenza di numerose sentenze. Il Consiglio di Stato puntualizza tuttavia che nel caso di KingBet gli atti integrativi non hanno rilievo, dal momento che le violazioni e le penali sono precedenti. “Come è incontestato interpartes” scrive, “gli asseriti inadempimenti, in conseguenza dei quali è stato adottato il provvedimento applicativo della penale censurato in prime cure, risalgono a epoca anteriore all’adeguamento della convenzione di concessione, avvenuto con atto integrativo nr. 15008 del 7 luglio 2011”. Di conseguenza “ad essi non può applicarsi il sopravvenuto regime normativo, la cui operatività era espressamente legata all’intervenuto adeguamento delle convenzioni in essere”.  In sostanza, per il Consiglio di Stato la giurisdizione sulla vicenda spetta al giudice civile. Ma il collegio precisa anche che “in questa sede non è rilevante accertare se la ricostruzione appena sintetizzata (quella del Tar, NdR) sia corretta”. rg/AGIMEG