Delega Fiscale, Dlgs Giochi: spazi dedicati per le scommesse e distanziometro solo per slot, scommesse e bingo

Un massimo di 4 apparecchi “comma 6” in un sala slot o in un bar e comunque solo ed esclusivamente in uno spazio chiuso. Questo uno dei punti della bozza del decreto in materia di giochi su cui sta lavorando il Ministero delle Finanze e il cui iter alla Camera dovrebbe essere avviato entro dicembre. Negli “esercizi generalisti principali, come ad esempio i bar e le tabaccherie, che hanno una superficie superiore a 20 metri quadri, è consentita l’installazione, attivazione ed operatività ”delle slot se all’interno di tale spazio non vi sono, in ogni caso, più di quattro apparecchi”. L’esercizio potrà ospitare le slot “se dispone al proprio interno di uno spazio appositamente separato o dedicato”. La zona dovrà avere una superficie minima che non è stata ancora stabilita e lo spazio chiuso dovrà avere “porte o attrezzature equivalenti che, in ogni caso ne impediscono, a meno di apposito permesso, l’ingresso al pubblico frequentatore dell’esercizio e che, non consentono visibilità all’area interna allo spazio”, si legge ancora nella bozza, l’ingresso, inoltre, “è consentito esclusivamente a pubblico maggiorenne”. L’eventuale introduzione del distanziometro, cioè dei limiti di distanza di punti di offerta di gioco da luoghi sensibili così come le limitazioni orarie dell’offerta non possono riguardare Lotto, concorsi pronostici sportivi, giochi numerici a totalizzatore nazionale (tipo il SuperEnalotto), lotteria ad estrazione istantanea e differita, ma possono interessare solo slot machine, scommesse su eventi sportivi, scommesse online, ippica e bingo. La bozza prevede anche una serie di principi che i Comuni devono rispettare all’interno dell’esercizio delle attribuzioni normative sulla materia, tra cui un limite massimo, non ancora individuato, di distanza tra i luoghi dove si praticano scommesse o dove sono presenti slot. Per quanto riguarda l’eventuale limitazione oraria questa “deve rispondere all’esclusiva eventuale esigenza di tutela della quiete pubblica”. L’introduzione, inoltre, “deve tenere conto delle specifiche e peculiari esigenze commerciali proprie dell’offerta dei giochi pubblici”. In caso di presenza di limiti di orario o distanze da luoghi sensibili, il Comune “deve indicare in quali aree del proprio territorio l’offerta di giochi pubblici può essere esercitata senza le stesse limitazioni, assicurando in ogni caso che tali aree non siano segregative e tali da non privare il concessionario di un bacino di utenza sufficiente in proporzione agli investimenti da loro effettuati e all”aspettativa di un sufficiente margine di guadagno”. Infine, occorre prevedere la “progressiva riduzione delle limitazioni in funzione del progressivo innalzamento degli standard di sicurezza dell’organizzazione ovvero della modalità di offerta dei giochi pubblici”. lp/AGIMEG