Scommesse: Tar Puglia, respinta la richiesta di misure cautelare per un ctd bloccato dalla questura

Respinta la richiesta di misure cautelare impugnata dal titolare di un centro trasmissione dati collegato al bookmaker SKS365 Group GmbH della provincia di Foggia, che ha seguito la misura con cui il Questore della Provincia di Foggia ha respinto l’istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere il rilascio della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88. Nelle motivazioni si legge che “tenuto conto della disciplina vigente in Italia che, anche di recente, è stata ritenuta compatibile con il diritto dell’Unione Europea dalla stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tenuto altresì conto che, il ricorrente stesso gestirebbe una sala giochi e un’attività di internet point. Considerato che le attività suddette non sembrano essere in alcun modo compromesse dal provvedimento oggetto di impugnazione che respinge esclusivamente l’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’art. 88 del TULPS, per la elaborazione e la trasmissione per via telematica di dati, aventi ad oggetto proposte di scommesse sportive, non pare sussistere neanche il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile”. La trattazione di merito del ricorso è fissata quindi per il 18 giugno 2015. cz/AGIMEG