Tar Milano congela i limiti orari per una sala bingo, e torna sulla questione dei poteri dei sindaci lasciata in sospeso dalla Corte Costituzionale

Il Tar Milano torna sull’ordinanza del Sindaco di Milano che ha limitato la raccolta di alcuni giochi solo in determinate fasce orarie. Il Presidente della Prima Sezione ha infatti emesso un decreto con cui sospende l’ordinanza del Sindaco, a promuovere il ricorso una sala bingo. Nel decreto si spiega che “si configurano allo stato gli estremi del grave pregiudizio”, ma allo stesso tempo si precisa che ” i motivi dedotti nel prodotto ricorso esigono in ogni caso un approfondimento in sede collegiale”, e la camera di consiglio viene quindi fissata per il 19 novembre prossimo. Il Presidente della Prima Sezione accenna anche la propria posizione sul potere del Sindaco di limitare gli orari di accettazione delle giocate. L’ordinanza contestata si fonda su una norma (il comma 7 dell’art. 50 del Decreto Legislativo 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che consente al sindaco di coordinare e riorganizzare “gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici”. Si tratta di una delle norme – come viene ricordato nelle stesse premesse dell’ordinanza impugnata – di cui si è occupata la Corte Costituzionale nel luglio 2014, proprio discutendo dei poteri dei sindaci di limitare l’offerta di gioco. La Consulta  tuttavia si è limitata a riconoscere che sulla norma i giudici amministrativi hanno preso posizioni differenti: alcuni hanno riconosciuto che “il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale”. Tuttavia, “non sono mancate, anche recentemente, pronunce di segno contrario, le quali hanno affermato l’illegittimità dei provvedimenti in questione, rilevando l’incompetenza dell’autorità emanante”. E il Presidente del Tar Milano, nel decreto odierno, propende per quest’ultima soluzione: “la potestà attribuita al Sindaco dall’art. 50, 7° comma del D.lgs. 267/2000 non pare applicabile nella specifica materia in questione, concernendo detta norma esclusivamente gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi”. gr/AGIMEG