Corte Conti, dirigente Polizia avvisava gestore slot dei controlli. Condannato per danno a immagine del Viminale

La Corte dei Conti della Regione Sicilia ha condannato il commissario e dirigente pro-tempore della polizia postale di Palermo, al pagamento di una sanzione di 6.500 euro per il danno all’immagine causato al Ministero dell’Interno dopo aver riportato una condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. Il dirigente aveva infatti informato preventivamente un gestore di apparecchi da intrattenimento dei controlli che sarebbero stati effettuati sulle slot, sostanzialmente chiedendo in cambio un posto di lavoro per il figlio. La vicenda aveva avuto un forte risalto mediatico dal momento che il gestore era stato arrestato nell’ambito di una vasta operazione (Les joeux sont faits 2) volta a contrastare lo sfruttamento delle slot da parte di associazioni mafiose. Il Commissario invece aveva dimostrato di non essere a conoscenza né della attività illecita svolta dall’imprenditore, né del fatto che fosse legato a clan mafiosi, la sua posizione di conseguenza era stata derubricata. Una circostanza che ha fatto valere di fronte al Corte dei Conti, chiedendo l’archiviazione del procedimento, o la condanna a una sanzione simbolica. Il giudice contabile tuttavia – nella sentenza pubblicata a fine luglio – richiamando alcune pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, ha ricordato che da un lato, “l’immagine della pubblica amministrazione, pur ricevendo tutela a livello costituzionale dalle disposizioni dell’art. 97”, è tutelata solo quando “la lesione discenda da condotte tipizzate dal legislatore”; dall’altro , “il risarcimento è consentito a prescindere dalla prova delle spese in concreto sostenute o da sostenersi per il ripristino dell’immagine (…) sulla base di una quantificazione equitativa riferita alla dimensione della lesione”. E quindi ha sottolineato che “appare palese ed indiscutibile che i comportamenti illeciti e gravemente devianti tenuti da pubblici funzionari e dagli incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro funzioni, risultano normalmente percepiti dall’opinione pubblica come immediatamente riferibili (oltre che ai loro autori materiali) alla stessa Istituzione cui essi appartengono”. Ha quindi riconosciuto legittima l’azione avviata dal PM contabile: il c0mportamento di un dirigente della Polizia di Stato che strumentalizza “a fini personali la delicata funzione di verifica del rispetto della legalità lede gravemente l’immagine dell’intero Corpo della Polizia di Stato, e ciò a prescindere dalla consapevolezza o meno di aver agevolato un soggetto associato alla criminalità organizzata di stampo mafioso”. Il giudice contabile ha anche ritenuto che il danno all’immagine della Polizia di Stato e del Ministero dell’interno “sia stato correttamente quantificato in via equitativa dal Pubblico Ministero nella citazione in giudizio, in relazione ai criteri (oggettivo, soggettivo e sociale) elaborati dalla consolidata giurisprudenza contabile”. In particolare, la Corte dei Conti ha tenuto in considerazione il peso che i media hanno attribuito alla vicenda, e il fatto che il funzionario – visto il grado rivestito e del ruolo svolto – avesse di fronte alla collettività una valenza fortemente rappresentativa dell’Amministrazione. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, ha sottolineato che il commissario “svolgeva le funzioni di responsabilità della Polizia postale di una città di rilevanti dimensioni come Palermo, con potere di disporre le ispezioni sui concessionari dei giochi, non appare revocabile in dubbio la valenza rappresentativa di tale soggetto nei confronti della collettività”. La Corte ha quindi accolto la quantificazione della sanzione in 6.500 euro proposta dal PM, quest’ultimo – in considerazione del fatto che l’imputato aveva tenuto solo occasionalmente un comportamento illecito, scontando però l’inserimento della propria vicenda in un contesto più ampio – aveva già decurtato la quantificazione originaria di 15mila euro. rg/AGIMEG