Scommesse, Tar Lombardia: accolto ricorso contro chiusura ctd. “Il bookmaker con licenza estera può operare in Italia senza concessione”

Il Tar Lombardia ha accolto provvisoriamente la domanda cautelare di un titolare di un ctd collegato alla società LBGroup Ltd di Malta, che ha chiesto l’annullamento del decreto del Questore di Como del 18 aprile scorso, con il quale era stato disposto, a carico del ricorrente, il divieto di prosecuzione dell’attività di raccolta scommesse su eventi sportivi e di altro genere per conto della società maltese. Il titolare del ctd aveva dichiarato che la sua attività si limitava a “mettere a disposizione del pubblico i servizi e le tecnologie necessarie per l’inoltro delle scommesse ai bookmaker aventi sede all’estero; che, inoltre, questi ultimi organizzerebbero le risorse disponibili, gestendo le quote, incassando direttamente le poste e pagando le vincite, assumendo dunque il totale rischio d’impresa; che il ricorrente, infine, sarebbe del tutto estraneo a tali attività come emergerebbe da contratto depositato presso la Questura; che in relazione alla peculiarità del rapporto in questione egli non potrebbe essere considerato come un intermediario delle scommesse effettuate dalla clientela”. Il Tar ha quindi motivato la decisione in quanto, “in base alla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, il bookmaker residente all’estero e in possesso delle autorizzazioni previste nel suo Paese può operare sul territorio italiano senza doversi munire della concessione e della licenza previste dall’ordinamento nazionale in applicazione del principio generale di diritto comunitario dell’equivalenza”. Inoltre, “il processo verbale di verifica richiamato nel provvedimento impugnato ha dato atto della sola carenza dell’autorizzazione amministrativa e della licenza prevista dall’art. 88 del T.U.L.P.S.” e “che non constano, pertanto, esistenti esigenze di ordine pubblico e di sicurezza, sul fondamento delle quali si giustificherebbe un intervento da parte della Questura”. Il Tar ha quindi fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 ottobre prossimo. cz/AGIMEG