Scommesse: Tar Lazio: “Sulla semplice escussione della fideiussione deve decidere il giudice civile”

Il Tar Lazio ha dichiarato “inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo” il ricorso intentato da un’agenzia di scommesse contro i provvedimento con cui l’ADM ha applicato le penali per il ritardato pagamento dei flussi finanziari e ha quindi agito per l’escussione della fideiussione. Secondo il Collegio, infatti, la giurisdizione sulla controversia spetta al giudice civile, come già affermato in una serie di precedenti analoghi. Citando proprio i precedenti, “esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo” scrive il Tar, “le controversie relative a pretese dell’Amministrazione «che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e dell’imposta unica, venendo appunto in rilievo in questi casi: a) con riferimento all’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo (c.d. saldi) sulle scommesse ed al ritardato pagamento del canone di concessione, «corrispettivi» dovuti per la gestione del servizio pubblico riservati alla cognizione del giudice civile ordinario; b) con riferimento al ritardato ovvero omesso versamento dell’imposta unica, «tributi erariali» di competenza della giurisdizione del giudice tributario»”. Nel caso in esame, invece, l’oggetto della controversia riguarda “profili esclusivamente patrimoniali, essendo in discussione non già il contenuto dei rapporto concessorio (in rapporto ai poteri conformativi di cui l’amministrazione dispone), bensì più semplicemente l’accertamento dell’esatto importo delle penali dovute per il ritardo nel versamento dei saldi mensili relativamente agli anni 2010, 2011 e 2012, unitamente alla conseguenziale decisione dell’amministrazione di escutere la garanzia fideiussoria prestata dalla ricorrente a presidio di tali obbligazioni”. lp/AGIMEG