UE, Commissione adotta raccomandazione su gioco online. In Europa 7 milioni di utenti, il 45% del mercato mondiale

La Commissione europea ha adottato oggi una raccomandazione sui servizi di gioco d’azzardo on-line che incoraggia gli Stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, gli utenti e i minori grazie all’adozione di principi relativi ai servizi di gioco d’azzardo on-line e alla pubblicità e sponsorizzazione responsabile di questi servizi. Detti principi mirano a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d’azzardo eccessivo o compulsivo.

“La raccomandazione odierna costituisce uno degli elementi essenziali del piano d’azione 2012 della Commissione sui servizi di gioco d’azzardo on-line” ha dichiarato Michel Barnier, Vicepresidente e Commissario responsabile per il Mercato interno e i servizi. “Dobbiamo tutelare più efficacemente tutti i cittadini, i minori in particolare, dai rischi associati al gioco d’azzardo. Ci rivolgiamo adesso agli Stati membri, ma anche ai gestori di gioco d’azzardo on-line, per realizzare insieme la nostra volontà di garantire ai consumatori un livello di protezione elevato in tutta l’UE in questo settore digitale in rapida espansione.”

La raccomandazione della Commissione stabilisce una serie di principi che gli Stati membri sono invitati a integrare nelle proprie normative in materia di gioco d’azzardo:

prescrizioni relative alle informazioni di base sui siti web di gioco d’azzardo, intese in particolare a garantire che i consumatori dispongano di informazioni sufficienti per comprendere i rischi legati al gioco d’azzardo. Le comunicazioni commerciali (pubblicità e sponsorizzazione) dovrebbero essere effettuate responsabilmente.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i minori non abbiano accesso al gioco d’azzardo on-line e prevedere norme atte a ridurre al minimo i contatti tra i minori e il gioco stesso, contatti che avvengono ad esempio attraverso la pubblicità o la promozione del gioco d’azzardo mediante mezzi audiovisivi o altre forme.

Dovrebbe essere previsto un processo di registrazione per creare un conto di gioco, in modo da obbligare i consumatori a fornire informazioni sulla loro età e identità che vengano verificate dagli operatori. Ciò dovrebbe permettere agli operatori di monitorare la condotta del giocatore e, se necessario, allertarlo sul suo comportamento di gioco.

Dovrebbe essere disponibile un’assistenza costante per prevenire problemi relativi al gioco d’azzardo, mettendo a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di tenere il gioco sotto controllo, quali ad esempio la possibilità di fissare limiti di spesa durante il processo di registrazione, la possibilità di ricevere messaggi di allerta sulle vincite e le perdite durante il gioco e la possibilità di sospendere temporaneamente il gioco.

I giocatori dovrebbero avere accesso a linee telefoniche alle quali possano ricorrere per chiedere assistenza sul loro comportamento di gioco e avere la possibilità di autoescludersi facilmente dai siti di gioco d’azzardo.

La pubblicità e la sponsorizzazione dei servizi di gioco d’azzardo on-line dovranno essere più trasparenti e più responsabili sotto il profilo sociale. Ad esempio, le comunicazioni commerciali non dovranno contenere dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, incitare al gioco d’azzardo o lasciare intendere che il gioco d’azzardo risolva i problemi sociali, professionali, personali o finanziari.

Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dipendenti degli operatori di gioco d’azzardo che interagiscono con i giocatori ricevano una formazione che li metta in grado di comprendere i problemi di dipendenza dal gioco d’azzardo e di comunicare in maniera appropriata con i giocatori.

Gli Stati membri sono inoltre invitati a realizzare campagne di sensibilizzazione sui rischi legati al gioco d’azzardo nonché a raccogliere dati sulla creazione e la chiusura dei conti di gioco e sulla violazione delle norme in materia di comunicazione commerciale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre designare competenti autorità di regolamentazione che contribuiscano, in maniera indipendente, ad assicurare l’effettiva verifica della conformità alla raccomandazione.

La raccomandazione è stata annunciata nel piano d’azione della Commissione “Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d’azzardo on-line”, adottato il 23 ottobre 2012 (IP/12/1135 e MEMO/12/798).

Il rapido progresso della tecnologia on-line (telefoni cellulari e smartphone, tablet e TV digitali) va di pari passo con l’incremento dell’offerta e dell’utilizzo di servizi di gioco d’azzardo on-line in Europa. Con 7 milioni di utenti di questi servizi, il mercato del gioco d’azzardo on-line dell’UE rappresenta il 45% del mercato mondiale.

La maggior parte degli utenti europei di detti servizi ritiene il gioco d’azzardo on-line un’attività ricreativa. Ad esso, tuttavia, sono associati molteplici rischi. Si stima che tra lo 0,1 e lo 0,8% della popolazione adulta soffra di ludopatia e che un ulteriore 0,1-2,2% mostri un coinvolgimento nel gioco d’azzardo potenzialmente problematico. Il gioco d’azzardo diventa un problema quando cessa di essere un’attività di puro intrattenimento e si trasforma in dipendenza. Anche i bambini e gli adolescenti sono sempre più a rischio, dal momento che utilizzano internet sempre più a scopo informativo o ricreativo e possono entrare facilmente in contatto con pubblicità e siti di gioco d’azzardo. Sono pertanto necessarie misure preventive intese a ridurre al minimo il potenziale danno ed a garantire che i servizi di gioco d’azzardo on-line siano offerti e pubblicizzati in maniera responsabile.

Inoltre, diversi Stati membri stanno attualmente riesaminando i propri quadri giuridici in materia e dovrebbero potersi avvalere della raccomandazione come orientamento.

La raccomandazione invita gli Stati membri a notificare alla Commissione le misure adottate alla luce della raccomandazione 18 mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. La Commissione valuterà le misure adottate dagli Stati membri 30 mesi dopo la pubblicazione. lp/AGIMEG