Tar Lombardia: Limiti orari sale da gioco. “Comune deve motivare le ragioni della restrizione”

Il Tar della Lombardia ha sospeso l’ordinanza del Comune di Bresso sulla “limitazione della fascia oraria di utilizzo dei dispositivi da gioco d’azzardo lecito installati negli esercizi pubblici o nei circoli privati”. “Considerato che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione” e  – scrivono i giudici – che “con specifico riguardo alla questione della limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco, occorre richiamare l’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione europea, la quale nell’esaminare approfonditamente la disciplina di cui agli artt. 43 e 49 del Trattato CE (libertà di stabilimento e di prestazione di servizi), ha ribadito, in linea con precedenti decisioni, che l’obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d’azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti da tale normativa, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici”; “nell’assenza di una norma che espressamente vietasse l’apertura 24 ore su 24 (…) incombeva, dunque, sul Comune l’obbligo di motivare le ragioni di una limitazione direttamente incidente sullo svolgimento e, potenzialmente, sulla gestione finanziaria dell’attività condotta”. Sembra inoltre  “infondato l’assunto dell’Amministrazione secondo cui l’impugnata ordinanza sarebbe stata emessa in esito a una “approfondita indagine sulla realtà sociale” , tale non potendosi definire il generico richiamo, nella motivazione della deliberazione di C.C. n. 13 del 7.4.2014, ai dati dell’ASL Milano, peraltro soltanto richiamati, e non allegati, dal Comune agli atti del giudizio”. rg/AGIMEG