Tar Bolzano, Legittima la rimozione di slot a meno di 300mt dalle scuole. Legislatore Bolzano ha anticipato il decreto Balduzzi

“Le norme” adottate dalla provincia di Bolzano che individuano luoghi sensibili e vietano l’istallazione di slot entro un raggio di 300 metri “hanno seguito i principi fondamentali contenuti nel decreto “Balduzzi” e li hanno codificati ancora prima della loro introduzione nella legislazione statale”.  E’ quanto afferma il Tar di Bolzano nella sentenza con cui ha respinto il ricorso intentato dal gestore di un bar – aperto a meno di 300 metri da una scuola – di Bressanone cui il Sindaco aveva intimato di rimuovere le slot. La legge provinciale sugli esercizi pubblici 14 dicembre 1988, n. 58 dispone che non possano essere istallate nuove slot a meno di 300 metri dai luoghi sensibili; nel caso in cui gli apparecchi fossero già attivi “devono essere rimossi entro due anni dall’entrata in vigore” della norma. Il Tar riconosce che il legislatore della provincia di Bolzano è stato “il primo in Italia a prendere coscienza del crescente fenomeno della dipendenza da gioco e ad emanare, di conseguenza, disposizioni volte a contrastare la dipendenza dei giovani dal gioco”. Non apprezza invece in pieno il decreto Balduzzi (“le misure adottate si rivelano blande rispetto alla finalità che lo stesso legislatore si era dato; e la loro attuazione, oltretutto, viene rimandata nel tempo”), ma citando una sentenza del TRGA di Trento del febbraio scorso, ribadisce che “la necessità di opportunamente distanziare gli esercizi dove sono installati gli apparecchi da gioco da alcuni luoghi giudicati sensibili costituisce un principio fondamentale del decreto”. Insomma, secondo il Tar, l’operato del Sindaco è pienamente legittimo, dal momento che “si è limitato ad applicare le disposizioni provinciali”. Ma il Tar interviene anche sull’ipotetico conflitto di attribuzioni tra Stato e Provincia, affermando che “l’intervento del legislatore provinciale nella specifica materia sopra descritta non è invasivo della competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza”. La norma sulla localizzazione, infatti, “si limita a disporre la rimozione degli apparecchi che si trovino su limitate e ben determinate fasce di territorio, giudicate sensibili. Gli stessi apparecchi ben possono essere installati in esercizi ubicati al di fuori delle aree c.d. sensibili, senza alcun pregiudizio per la rete telematica: il flusso delle entrate erariali potrà essere così garantito, senza alcun danno sociale e sanitario alle fasce di popolazione considerate più fragili e altrimenti indifese”. rg/AGIMEG