Cassazione, per raccogliere gioco Ced e Ctd devono avere 88 Tulps. Caso Stanley peculiare, analogie vanno dimostrate

Ced e Ctd devono avere la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 Tulps per raccogliere scommesse, tale attività non viene legittimata se il bookmaker estero cui sono collegati opera regolarmente in un altro Stato comunitario e si sottopone nel Paese d’origine a controlli più stringenti di quelli previsti in Italia. E’ quanto ha affermato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in una sentenza – pubblicata ieri – sul ricorso intentato dal gestore di un punto collegato alla maltese LeaderBet (LB Group). Il centro, sprovvisto della licenza di PS, era stato sequestrato in via probatoria dalla Guardia di Finanza di Bari. Il ricorrente a propria difesa aveva citato le recenti pronunce della Corte di Giustizia – in particolare la Costa-Cifone del febbraio 2012 – e la successiva pronuncia della stessa Cassazione sul caso StanleyBet. Per la Suprema Corte, tuttavia, il caso StanleyBet è peculiare, e le eventuali similitudini devono essere puntualmente dimostrate. LA Corte ricorda inoltre come la CGE abbia legittimati le misure nazionali che mirano a ridurre le occasioni di gioco, e a contrastare “la criminalità mediante l’assoggettamento a controlli degli operatori attivi”. Di conseguenza, non  ha alcun rilievo il fatto che l’operatore estero venga assoggettato nel paese d’origine a controlli più stringenti di quelli previsti in Italia. lp/AGIMEG